Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la Carta Docente (TAR Toscana n. 203 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione. Decorso inutilmente tale termine e formatosi il giudicato, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione assegnando un termine all’amministrazione e nominando sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 714/2024 resa dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio della cd. “Carta Docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e al DPCM 23.09.2015 per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Elettronica dell’importo nominale di € 500 per ciascuna, oltre alle spese di giudizio.
Il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero presso la sede reale in data 17 luglio 2024 ed è passato in giudicato. Il Ministero non si è costituito in giudizio e non ha dato esecuzione. Le ricorrenti hanno quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle astreintes.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 17 luglio 2024 e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Quanto alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore costituitosi antistatario.
Nota della Redazione
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