Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta Docente e poteri del commissario (TAR Toscana n. 201 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, senza che sia stata proposta impugnazione. Accertata la perdurante inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando un termine per provvedere, e può nominare sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di ottemperanza non può estendersi agli interessi legali quando essi non costituiscono oggetto del dispositivo del titolo esecutivo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione dell’indennità denominata Carta Docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e al relativo DPCM 23.09.2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta elettronica per ciascun anno e al pagamento delle spese.
Il giudice di merito aveva dichiarato il diritto a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui. La ricorrente ha quindi adito il TAR deducendo l’inerzia dell’amministrazione, chiedendo anche il pagamento degli interessi e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È inoltre attestato che avverso la sentenza non è stata proposta impugnazione.
Integrati tali presupposti, il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
La Corte ha invece escluso la richiesta relativa agli interessi legali, sul rilievo che essi non costituivano oggetto del dispositivo ottemperando: la domanda di ottemperanza non può ampliare il contenuto del titolo esecutivo.
Quanto alle conseguenze dell’inerzia, il Collegio ha ritenuto di nominare sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato. Al commissario è attribuito un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge, al rimborso del contributo unificato e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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