Inammissibile il ricorso collettivo avverso il silenzio su istanze di visto individuali (TAR Lazio n. 4259 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la proposizione di un ricorso collettivo o cumulativo rappresenta una deroga al principio generale per cui ogni domanda deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. La sua ammissibilità richiede stringenti requisiti: assenza di conflittualità di interessi tra i ricorrenti, identità delle posizioni sostanziali e processuali, domande identiche nell’oggetto, atti impugnati aventi lo stesso contenuto e censurati per gli stessi motivi. Ai fini del cumulo, rileva esclusivamente la connessione oggettiva, non quella meramente soggettiva. In materia di silenzio-inadempimento, la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia ex art. 31 c.p.a. non può essere proposta collettivamente quando le istanze presentate da soggetti differenti riguardano procedimenti autonomi e distinti, come nel caso di domande di appuntamento per il rilascio di visti di ingresso basate su percorsi lavorativi differenziati.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il silenzio serbato dall’Ambasciata italiana a Islamabad sulle rispettive istanze di visto per motivi di lavoro subordinato. A seguito di un’ordinanza collegiale che disponeva la regolarizzazione delle procure alle liti e la rinnovazione della notifica, l’Amministrazione degli Esteri si costituiva in giudizio eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso collettivo, in quanto proposto da più soggetti con istanze autonome e distinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ricorso collettivo. Ha ricordato che tale strumento costituisce una deroga al principio dell’unicità dell’azione e che la sua ammissibilità è condizionata a requisiti stringenti: identità di situazioni sostanziali e processuali, identità di oggetto delle domande e dei motivi di censura. Il Tribunale ha precisato che, a differenza del processo civile, nel giudizio amministrativo rileva solo la connessione oggettiva, non essendo sufficiente il mero collegamento soggettivo tra i ricorrenti.
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR ha escluso che la presentazione di analoghe istanze di appuntamento per il visto potesse integrare la necessaria connessione. Ha inoltre rilevato come l’accertamento del silenzio investisse presupposti differenziati, legati allo specifico percorso lavorativo di ciascun ricorrente, con conseguente esclusione dell’identità delle situazioni sostanziali richiesta per il ricorso collettivo. La Corte ha infine richiamato il proprio precedente in materia di silenzio, confermando l’inammissibilità della domanda cumulativa.
In esito a tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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