Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su titolo edilizio scaduto (TAR Sardegna n. 628 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione ma anche al tempo della decisione. Il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non sia più idoneo ad arrecare alcuna utilità concreta e attuale. La qualificazione delle opere come precarie e temporanee, con termine finale ormai decorso, comporta l’esaurimento degli effetti del titolo; la mera permanenza materiale dei manufatti attiene alla vigilanza edilizia e demaniale e non radica l’interesse caducatorio. La mancata proposizione di una domanda risarcitoria, limitandosi a una mera riserva, esclude anche l’interesse strumentale all’accertamento dell’illegittimità.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demanale marittima per uso turistico-ricreativo su una porzione di spiaggia, ha impugnato il provvedimento unico con cui era stato rilasciato alla controinteressata un titolo edilizio per la realizzazione di opere precarie e temporanee, consistenti in una pedana con sovrastante chiosco, servizi igienici e ombreggi.
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 32, 55 e 1161 cod. nav. e l’eccesso di potere, contestando la legittimità del contratto di locazione stipulato dai danti causa della controinteressata e la natura demaniale dell’area. Si sono costituiti il Comune, il Ministero e la Capitaneria di Porto, eccependo l’inammissibilità per difetto di legittimazione e l’improcedibilità per intervenuta scadenza dell’autorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento impugnato riguardava opere qualificate come precarie e temporanee, con autorizzazione valida fino al 31 ottobre 2020; l’assetto provvedimentale era pertanto ontologicamente destinato a esaurire i propri effetti in un arco temporale limitato, ormai decorso alla data della decisione.
Il Collegio ha escluso che la presenza materiale dei manufatti, peraltro non puntualmente dimostrata, potesse radicare un interesse attuale all’annullamento: essa attiene al distinto piano della vigilanza edilizia e demaniale e all’esercizio dei relativi poteri repressivi. Ha inoltre valorizzato la sopravvenienza segnalata dagli intervenienti, relativa alla definizione del parallelo contenzioso civile sulla disponibilità dell’area, quale ulteriore conferma del venir meno dell’utilità concreta della pronuncia.
Quanto all’interesse strumentale, la ricorrente non aveva coltivato alcuna autonoma domanda risarcitoria, limitandosi a una mera riserva nel ricorso introduttivo; difettava pertanto anche l’utilità funzionale all’eventuale successivo risarcimento del danno.
Il Collegio ha nondimeno scrutinato il merito, rilevando l’infondatezza dei motivi. In relazione al primo, la sentenza del Tribunale civile che aveva accertato la natura demaniale dell’area non era ancora passata in giudicato al momento dell’adozione del provvedimento; ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ. il contratto di locazione doveva ritenersi valido ed efficace. Quanto al secondo, il provvedimento faceva espressamente salva la facoltà dell’Autorità Marittima di avviare il procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav., escludendo ogni violazione. Infine, l’istruttoria era completa, essendo stati acquisiti in conferenza di servizi asincrona tutti gli atti di assenso prescritti.
Nota della Redazione
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