Esecuzione del giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 187 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accertato con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, costituisce titolo idoneo al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve ritenersi inutilmente decorso perché l’Amministrazione sia convenuta per l’esecuzione. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Con la sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione, è stato accertato e dichiarato, con condanna dell’Amministrazione all’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici dedotti in giudizio. Il titolo è passato in giudicato il 14 novembre 2024 ed è stato notificato al Ministero il 7 dicembre 2024.
Non essendo stata data esecuzione, la parte creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana per l’ottemperanza del giudicato e per la nomina, in caso di perdurante inadempienza, di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Il ricorso di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo e sia decorso inutilmente il termine dilatorio per la messa in mora dell’Amministrazione. Nel caso di specie, la sentenza è passata in giudicato il 14 novembre 2024, in data antecedente alla notificazione del ricorso, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario.
La Corte verifica poi il rispetto dei termini dimidiati previsti dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ritenendoli rispettati. Il titolo esecutivo è stato notificato all’Amministrazione presso la sede reale il 7 dicembre 2024. Da tale notifica è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito, dagli atti di causa non risulta che la sentenza sia stata eseguita. L’inerzia dell’Amministrazione integra il presupposto dell’ottemperanza. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della parte ricorrente la carta del docente e il relativo importo indicato nel titolo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute. Sugli accessori, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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