Illegittima la riduzione proporzionale delle ferie durante la CIGS (TAR Abruzzo n. 295 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 ben può essere adottato anche in caso di violazione di norme dei contratti o accordi collettivi di lavoro, trattandosi di “irregolarità” in materia di lavoro e legislazione sociale non presidiate da specifiche sanzioni penali o amministrative. Nei periodi di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria che abbiano comportato una semplice riduzione dell’orario giornaliero, con la prosecuzione di una pur parziale prestazione lavorativa, le ferie maturano integralmente: il diritto alla loro maturazione è sospeso solo nell’ipotesi di integrazione salariale a zero ore. La riduzione proporzionale delle ferie in ragione delle ore non lavorate è, pertanto, illegittima.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore del contact center, aveva sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo che, a fronte dell’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, prevedeva la riduzione concordata della prestazione lavorativa, stabilendo che gli istituti contrattuali sarebbero maturati proporzionalmente all’attività svolta. A seguito della cessazione dell’attività, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva adottato un verbale di disposizione ex art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, contestando l’illegittima riduzione proporzionale delle ferie operate dalla società durante il periodo di integrazione salariale, da gennaio a maggio 2022, e diffidando la stessa a regolarizzare i ratei maturati dai dipendenti. La società ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando il verbale di disposizione come provvedimento amministrativo definitivo e immediatamente lesivo, impugnabile ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., in conformità al consolidato orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2778 del 2024.
Quanto al primo motivo, la Corte ha respinto la tesi restrittiva sostenuta dalla ricorrente, che faceva leva su una pronuncia del TAR Friuli Venezia-Giulia n. 155/2021 per escludere l’applicabilità dell’art. 14 alle violazioni dei contratti collettivi. Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, il Collegio ha evidenziato come il tenore letterale dell’art. 14, riferendosi alle “irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale”, ricomprenda anche le violazioni degli accordi collettivi, esprimendo una valutazione di rilevanza pubblicistica dell’esigenza di piena ed effettiva applicazione degli stessi, autonomamente tutelabile in sede amministrativa.
Sul secondo motivo, la Corte ha chiarito che la maturazione delle ferie va calcolata su base giornaliera, come previsto dall’art. 31 del CCNL Telecomunicazioni, e non su base oraria. Ne consegue che il diritto alla maturazione è sospeso esclusivamente in caso di cassa integrazione a zero ore, mentre, ove la prestazione lavorativa sia stata resa, sebbene con riduzione dell’orario giornaliero, non è ammissibile alcuna discriminazione tra ore lavorate e non lavorate nella medesima giornata. Nel caso di specie, tutti i lavoratori interessati avevano prestato mensilmente almeno quindici giorni di servizio, con conseguente maturazione integrale del rateo mensile di ferie.
La Corte ha infine precisato che il principio di proporzionalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015, invocato dalla società, riguarda esclusivamente il rapporto tra lavoro a tempo pieno e tempo parziale, non potendo trovare applicazione in presenza di sospensione parziale della prestazione per intervento dell’ammortizzatore sociale. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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Nota della Redazione
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