Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 150 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato che ha riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica del docente, ove non risulti provata l’esecuzione. Il termine per l’adempimento decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza è legittima la nomina del commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, era stato accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il titolo era passato in giudicato e non era stato eseguito.

La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Ha altresì richiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato il 10 gennaio 2025, in data anteriore alla notificazione e al deposito del ricorso. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale l’11 luglio 2024.

È risultato inoltre inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997. Tale circostanza integra il presupposto per l’azione di ottemperanza.

Nel merito, non essendo emersa dagli atti l’esecuzione del giudicato, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici in cui il beneficio è stato omesso, oltre interessi.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato ha infine giustificato la condanna alla penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese sono state poste a carico della soccombenza e distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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