Polizza professionale nel RTP: requisito non escludente (TAR Campania n. 825 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di clausole ambigue o contraddittorie del disciplinare di gara, il principio della massima partecipazione impone di interpretare la disciplina in senso non escludente. La clausola che richiede il possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, se il modulo di partecipazione consente in alternativa l’impegno a stipularla entro due mesi dall’affidamento dell’incarico, non costituisce requisito di partecipazione a pena di esclusione, ma condizione per lo svolgimento del servizio. I chiarimenti della stazione appaltante non possono integrare o modificare il disciplinare, tanto meno con effetto restrittivo della platea dei concorrenti.
Il Fatto
Un Comune indice una procedura aperta per il servizio di assistenza legale, rappresentanza e difesa in giudizio, con importo a base di gara di euro 30.000 per un periodo biennale. I ricorrenti partecipano impegnandosi a costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti. Dopo la pubblicazione della graduatoria finale e la rinuncia del primo classificato, la stazione appaltante procede allo scorrimento in favore del raggruppamento secondo in graduatoria.
Alla richiesta di verifica dei requisiti, il raggruppamento trasmette le polizze professionali dei due componenti, di importo non inferiore a 1.000.000 di euro. Con la comunicazione impugnata, il Comune esclude il raggruppamento ritenendo che la polizza di uno dei professionisti non sia idonea a comprovare il requisito di partecipazione di cui all’art. 1, lettera F, del bando. Il raggruppamento ricorre per l’annullamento del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1, lettera F, e comma 6 del disciplinare di gara, rilevando che la stazione appaltante ha applicato ai raggruppamenti di professionisti una regolamentazione dettata per il singolo professionista o per lo studio legale associato. Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 6, comma 2, n. 4, del disciplinare, che impone ai professionisti l’impegno a stipulare la polizza entro due mesi dall’affidamento dell’incarico.
Il Tribunale ritiene fondate le censure. Il disciplinare di gara, all’art. 6, n. 4, prevede espressamente l’impegno a stipulare, entro due mesi dall’affidamento dell’incarico, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con massimale non inferiore a euro 1.000.000. Dal tenore letterale della disposizione si desume che la polizza non costituisce un requisito di partecipazione, bensì una condizione per lo svolgimento del servizio, da realizzare dopo l’aggiudicazione.
Sebbene l’art. 1, lettera F, annoveri la polizza tra i requisiti di partecipazione, la clausola non può essere letta in senso escludente, ma come prescrizione di un adempimento successivo all’aggiudicazione. Il modello A, reso obbligatorio dalla stazione appaltante, consente infatti ai professionisti, in alternativa al possesso della polizza, l’impegno a stipularla entro due mesi dall’aggiudicazione.
In presenza di clausole ambigue o contraddittorie, il principio della massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici esige che il disciplinare sia interpretato nel senso più favorevole all’ammissione dei concorrenti. Ne deriva l’irrilevanza dei chiarimenti diversamente forniti dalla stazione appaltante, non essendo consentito integrare o modificare il disciplinare mediante interlocuzioni interpretative, a maggior ragione quando producano un effetto restrittivo.
Illegittimamente, dunque, il raggruppamento è stato escluso, avendo presentato la polizza richiesta dal disciplinare. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione e declaratoria dell’obbligo, per la stazione appaltante, di procedere allo scorrimento della graduatoria in favore del ricorrente, con l’aggiudicazione del servizio previa verifica dei requisiti. Le spese processuali sono poste a carico del Comune soccombente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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