Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 1178 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, è tenuto a dare attuazione al giudicato del giudice ordinario che accerti l’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al caso deciso, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Amministrazioni decorre dalla notifica del titolo esecutivo, costituito dalla copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale senza necessità di apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, va dichiarato l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione e va nominato sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza resa dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di 500,00 euro, per ogni anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna dell’Amministrazione al pagamento complessivo di 2.500,00 euro.

La ricorrente espone di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione soccombente e che la pronuncia è passata in giudicato. Lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dalla normativa sull’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e chiede l’attivazione della Carta elettronica, con accredito della somma oggetto di condanna, e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Il giudice verifica anzitutto la sussistenza del titolo esecutivo. La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, il Collegio rileva che la sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Costituisce circostanza di fatto incontestata che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versando l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive.

In accoglimento della domanda, è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 800,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori, con richiamo al precedente Cons. Stato, Sez. VII, n. 9832 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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