Ricorso avverso esito prova disciplinare inammissibile per mancata notifica al controinteressato (TAR Toscana n. 137 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, qualora sia proposta l’azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto stesso, ai sensi dell’art. 41, co. 2, cod. proc. amm. La qualità di controinteressato in senso tecnico spetta a chi, oltre ad essere nominativamente indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile in base ad esso, sia portatore di un interesse qualificato e attuale alla sua conservazione, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente. L’omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati integra un onere minimo imprescindibile per la costituzione del rapporto processuale e rende il ricorso inammissibile. La regola opera anche quando l’eventuale accoglimento dell’impugnazione degli atti presupposti comporterebbe il travolgimento degli atti compiuti dalla commissione e delle posizioni dei candidati giudicati idonei.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla procedura straordinaria di reclutamento prevista dall’art. 59, co. 4-9, del decreto legge n. 73/2021, finalizzata alla conversione del contratto di insegnamento a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per una specifica classe di concorso, presso un istituto di istruzione superiore. Dopo aver svolto il prescritto percorso annuale di formazione iniziale e prova, è stato giudicato non idoneo all’esito della prova disciplinare orale sostenuta nel luglio 2022 ai sensi dell’art. 8, co. 1, del decreto ministeriale n. 242/2021.
Il ricorrente ha impugnato l’esito negativo deducendo che la prova non era stata valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio, come prescritto dall’art. 59, co. 7, del decreto legge n. 73/2021, ma da una commissione della quale facevano parte due docenti in servizio nel medesimo istituto. L’Amministrazione si è costituita depositando una relazione dell’Ufficio scolastico regionale e la relativa documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto esaminato la possibile inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, costituiti dai decreti di nomina della commissione. Il ricorrente non ne aveva formalmente domandato l’annullamento, ma i decreti erano menzionati nella parte in fatto del ricorso e allegati allo stesso; l’unico motivo proposto contestava la composizione della commissione. La formula di stile con cui si impugna ogni atto presupposto, connesso e consequenziale può, in questo specifico caso, ritenersi sufficiente a ricomprendere i decreti nell’oggetto dell’impugnazione. Tale impugnazione è tempestiva, poiché l’atto di nomina della commissione nelle selezioni pubbliche non produce di per sé un effetto lesivo che imponga l’impugnazione nel termine decadenziale, dovendosi attendere il provvedimento finale.
Superato questo profilo, il Collegio ha rilevato che l’eventuale annullamento dei decreti di nomina avrebbe comportato l’automatico travolgimento di tutti gli atti successivi della sequenza procedimentale, ledendo la posizione dei candidati giudicati idonei. Richiamando l’art. 41, co. 2, cod. proc. amm., il Tribunale ha ricordato che la notifica ad almeno uno dei controinteressati costituisce un onere minimo imprescindibile per la costituzione del rapporto processuale.
Il controinteressato, ha precisato la sentenza, è il soggetto indicato nell’atto impugnato o agevolmente individuabile in base ad esso (elemento formale) e portatore di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto, uguale e contrario a quello del ricorrente (elemento sostanziale). Nel caso di specie, nella stessa sessione aveva superato la prova un altro candidato, giudicato idoneo, il cui nominativo risultava dalla documentazione allegata dallo stesso ricorrente.
Quest’ultimo, pertanto, era controinteressato rispetto alla domanda proposta, essendo stato giudicato idoneo dalla stessa commissione della cui composizione si contestava la legittimità. Il ricorso, tuttavia, non era stato notificato né a lui né ad alcun altro controinteressato. Su questa base il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 41, co. 2, cod. proc. amm., compensando le spese di lite in ragione della difesa di mero stile dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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