Carta docenti: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e astreinte (TAR Campania n. 1493 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato la pubblica amministrazione a un obbligo di facere, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., sempre che il titolo sia passato in giudicato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all’obbligazione di facere economicamente determinata, perché assimilabile alla condanna pecuniaria. Essa va commisurata agli interessi legali sul valore della prestazione, entro il limite del 10% della sorte capitale. L’eventuale carenza di fondi di bilancio non è causa di giustificazione dell’inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Campania per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un valore di € 1.000,00.
Il titolo era munito di attestazione di conformità, notificato all’amministrazione in data 23 ottobre 2024, e non era stato impugnato. La ricorrente ha chiesto, oltre all’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica. Poiché non è stata fornita prova dell’avvenuto adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, fissando il termine di 60 giorni.
Sulla richiesta di astreinte, il TAR ha osservato che l’istituto ha finalità sanzionatoria e compulsoria, volta a stimolare l’adempimento del debitore. La circostanza che la condanna riguardi un’obbligazione di facere — l’emissione di buoni elettronici — non ne impedisce l’applicazione, poiché il valore economico della prestazione è precisamente determinato e la condanna è assimilabile a quella pecuniaria.
Il Collegio ha quindi fissato la penalità in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza e fino all’effettivo adempimento, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, il quale dovrà compiere ogni atto necessario all’integrale esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte. Il Tribunale ha ricordato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa utile, incluse le variazioni di bilancio.
Le spese di lite sono state liquidate secondo soccombenza, in misura ridotta del 50% in ragione della natura seriale del ricorso, come dimostrato dal ruolo di udienza.
Nota della Redazione
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