Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 10450 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che deduca l’inadempimento del giudicato è tenuto a fornire la prova del titolo e del suo passaggio in giudicato, mentre sull’Amministrazione debitrice grava la prova dell’avvenuto adempimento o dell’esistenza di ragioni ostative. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del comando giurisdizionale entro un termine e nomina, fin da ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di penalità di mora non può essere accolta quando il ritardo non è di ampiezza tale da rivelare una carente volontà di adempiere, dovendosi valutare anche l’estensione del contenzioso di massa.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, con la quale l’Amministrazione era stata condannata al pagamento in suo favore di una somma di denaro, oltre accessori di legge. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione resistente e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La ricorrente ha prodotto gli elementi probatori del passaggio in giudicato del titolo. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza allegare né l’avvenuto pagamento né circostanze sopravvenute ostative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il riparto dell’onere della prova nel giudizio di ottemperanza richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 13533/2001, applicati alla luce dell’art. 64 cod. proc. amm. La ricorrente ha assolto al proprio onere documentando il titolo e il suo passaggio in giudicato.

Su tale base, l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare di avere adempiuto al comando giurisdizionale o di versare in una situazione di impossibilità per ragioni sopravvenute. Nel caso concreto nessuna delle due evenienze è stata provata, con la conseguenza che l’inadempimento deve ritenersi accertato.

Il ricorso è quindi fondato e va accolto nei termini di cui alla motivazione: è dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso del termine è nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla Direzione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso.

La domanda di astreinte è invece respinta. Il Collegio ha rilevato che il ritardo non è di ampiezza tale da essere indicativo di una carente volontà di adempiere, così che la previsione di una penalità non risulterebbe equa, anche in considerazione della significativa estensione del contenzioso in materia.

Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza prevalente, liquidandole equitativamente in riferimento ai parametri delle esecuzioni mobiliari, richiamando Cons. St., Sez. VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016, tenuto conto di quanto già liquidato nella sentenza ottemperanda e della parziale soccombenza reciproca in relazione alle penalità di mora. Il contributo unificato è distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *