Impugnazione del disciplinare di gara tra tardività e verifica del PEF (Cons. Stato n. 5553 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare che impone l’allegazione del Piano Economico Finanziario all’offerta tecnica, non essendo escludente né impedendo un’offerta consapevole, non deve essere impugnata immediatamente: l’interesse a contestarla sorge con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, poiché solo allora l’operatore vede frustato l’interesse al bene della vita. L’omessa indicazione a verbale dell’esito della verifica di adeguatezza e sostenibilità dei PEF, in assenza di uno specifico obbligo di verbalizzazione posto dalla legge di gara, non integra di per sé violazione di legge, ma rende soltanto più agevole per il ricorrente fornire la prova delle proprie censure. La richiesta di chiarimenti sull’offerta economica, formulata mentre è ancora in corso la valutazione tecnica, non lede il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica quando non impone di svelare gli importi e quando i concorrenti possono conoscere che le buste economiche non sono ancora aperte.

Il Fatto

Una stazione appaltante sanitaria avvia una procedura aperta per l’affidamento novennale della gestione di una RSA, comprensiva di prestazioni sociosanitarie e di adeguamento strutturale. Alla gara partecipano tre operatori. La commissione formula una graduatoria che vede al primo posto una società, seguita da una seconda classificata e dal RTI ricorrente, collocato terzo. L’amministrazione dispone quindi l’aggiudicazione in favore della prima classificata.

Il RTI terzo classificato impugna davanti al TAR l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo la violazione della segretezza dell’offerta, la mancata verifica del PEF e l’illegittimità della clausola che imponeva di inserire il PEF nella busta tecnica. Propone poi motivi aggiunti. Resiste l’aggiudicataria con ricorso incidentale, lamentando la mancata esclusione del ricorrente principale. Il TAR accoglie in parte entrambe le impugnazioni e annulla l’intera procedura, modulando l’inefficacia del contratto. Propongono appello principale e incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio affronta anzitutto i motivi dell’appello incidentale, volti a travolgere l’annullamento integrale della gara. Rigetta il primo: l’accoglimento del ricorso incidentale escludente non rende improcedibile quello principale, permanendo in capo al ricorrente l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara. Ragioni di economia processuale imponevano di esaminare prima il ricorso principale.

Accoglie invece il secondo motivo. La clausola del disciplinare che imponeva di allegare il PEF all’offerta tecnica non è escludente. Non ne derivava alcun obbligo di impugnazione immediata, ma l’interesse al ricorso è sorto con l’aggiudicazione: è a quel momento che l’operatore vede frustato l’interesse al bene della vita. I motivi aggiunti, notificati oltre tre mesi dopo, sono dunque tardivi.

Fondato è anche il terzo motivo. L’incompletezza del verbale non costituisce di per sé invalidità dell’atto documentato. In assenza di specifiche regole procedurali che ne impongano il contenuto essenziale, l’omessa indicazione di singole operazioni non vizia il procedimento, in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici. Nel caso concreto la legge di gara non prevedeva alcun obbligo di verbalizzazione della verifica dei PEF.

Passando all’appello principale, il Collegio esamina il motivo sulla segretezza. L’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023 consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sui contenuti delle offerte. La facoltà va esercitata nel rispetto del divieto di commistione tra valutazione tecnica ed economica. Nel caso, la richiesta invitava solo a chiarire se gli importi andassero riferiti al canone complessivo annuo o all’incremento sul minimo, senza chiedere di indicare gli importi. L’art. 22 del disciplinare rendeva noto che le offerte economiche non erano ancora state aperte. In applicazione del principio di buona fede, i concorrenti non avrebbero dovuto rivelarne gli importi.

Ne consegue la legittimità della procedura e dell’aggiudicazione. Il terzo motivo dell’appello principale e il quarto dell’incidentale, relativi all’eventuale esclusione del terzo classificato, sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. La riforma travolge anche la dichiarazione di inefficacia del contratto, rendendo improcedibili il primo motivo dell’appello principale e il quinto dell’incidentale. Il ricorso di primo grado, con i motivi aggiunti, è integralmente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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