Nessuna proroga dei termini per la raccolta firme di legge popolare regionale (TAR Toscana n. 135 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga dei termini per la raccolta delle firme di una proposta di legge di iniziativa popolare regionale non può fondarsi sulla disciplina emergenziale dettata dall’art. 1, co. 17-bis, del decreto legge n. 183/2020, come convertito, che riguarda esclusivamente i progetti di legge di iniziativa popolare presentati ai sensi della legge n. 352/1970 e dunque il procedimento legislativo statale. In difetto di specifiche disposizioni statali o regionali che lo consentano, tale norma non è applicabile all’iniziativa popolare relativa alla formazione delle leggi regionali. L’eventuale applicazione analogica presuppone comunque che il termine di validità dei fogli recanti le firme sia scaduto nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Il termine di centottanta giorni dalla vidimazione dei moduli, previsto dall’art. 8, co. 7, della legge regionale n. 51/2010, ove scada dopo la cessazione dello stato di emergenza, non beneficia della proroga eccezionale.
Il Fatto
Un comitato promotore presentava al Presidente del Consiglio regionale della Toscana, ai sensi della legge regionale n. 51/2010, una proposta di legge di iniziativa popolare diretta all’istituzione di un comune unico mediante fusione di più comuni. Ottenuta la dichiarazione di procedibilità, il primo firmatario richiedeva i moduli per la raccolta delle cinquemilaottocentosettantotto firme necessarie; i moduli vidimati venivano consegnati il 23.11.2021.
Con nota del 12.01.2022 il comitato chiedeva la proroga del termine di raccolta fino al 22.09.2022, deducendo la diffusione del contagio da Covid-19 sull’isola. Il Segretario generale del Consiglio regionale respingeva l’istanza con atto del 17.02.2022. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, previa sospensione cautelare, invocando il decreto legge n. 21/2021 e deducendo l’eccesso di potere per contraddittorietà. La Regione si costituiva, eccependo in via preliminare il difetto di natura provvedimentale dell’atto e, in vista della discussione, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame delle numerose questioni preliminari in rito, essendo il ricorso infondato nel merito. La questione centrale riguarda l’ambito applicativo della disciplina emergenziale invocata dal ricorrente a sostegno della pretesa proroga.
Il TAR muove dall’art. 8, co. 7, della legge regionale n. 51/2010, secondo cui la proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, non può essere presentata su fogli vidimati da oltre centottanta giorni. Nel caso concreto il termine decorreva dal 23.11.2021 e scadeva dunque il 23.05.2022.
Il ricorrente riteneva applicabile l’art. 1, co. 17-bis, del decreto legge n. 183/2020, come convertito, che proroga di sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza la validità dei fogli per i progetti di legge di iniziativa popolare. Il collegio esclude però che tale disposizione possa operare: essa riguarda la procedura di presentazione dei progetti ai sensi della legge n. 352/1970, dunque l’iniziativa popolare nel processo di approvazione delle leggi statali, e non è estendibile all’iniziativa popolare relativa alle leggi regionali in difetto di specifiche disposizioni statali o regionali che lo consentano.
Il Tribunale aggiunge un argomento assorbente. Anche ammettendo un’applicazione analogica, la proroga di sei mesi opererebbe solo se il termine di validità fosse scaduto durante lo stato di emergenza. Quest’ultimo, dichiarato il 31.01.2020 e più volte prorogato, è cessato il 31.03.2022. Poiché il termine di centottanta giorni scadeva il 23.05.2022, e quindi dopo la cessazione, la norma eccezionale non avrebbe comunque potuto trovare applicazione.
Il ricorso è pertanto respinto nel merito. La peculiarità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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