Gestione post operativa delle discariche e oneri dei comuni consorziati (TAR Abruzzo n. 469 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Consorzio obbligatorio intercomunale costituito tra enti locali per la gestione dei rifiuti urbani è ente strumentale dei comuni consorziati, sui quali gravano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, gli obblighi e gli oneri economici della gestione del ciclo dei rifiuti, inclusi quelli relativi alla gestione post operativa della discarica. Il commissario straordinario nominato per lo scioglimento e il trasferimento delle competenze all’autorità d’ambito conserva il potere di avviare la gara per l’affidamento della gestione post operativa, quale attività ricompresa nella nozione di gestione dei rifiuti. L’obbligo di copertura dei costi di chiusura e di gestione successiva grava sul gestore e prescinde dall’effettivo conferimento dei rifiuti nell’invaso attivo, né il principio del “chi inquina paga” esime i comuni consorziati dall’obbligo di vigilanza e di accantonamento delle risorse.

Il Fatto

Alcuni comuni consorziati impugnano la deliberazione con cui il commissario straordinario del consorzio ha approvato gli atti di avvio della gara per l’affidamento della gestione post operativa di una discarica intercomunale, demandandola all’autorità d’ambito regionale, e la deliberazione di proroga del contratto con l’appaltatore uscente, ponendo i costi a carico dei comuni in base alle rispettive quote.

I comuni ricorrenti contestano l’incompetenza del commissario, la violazione del principio di copertura finanziaria e dei principi contabili, il mancato coinvolgimento nella predisposizione delle garanzie finanziarie e la violazione del principio “chi inquina paga”. Dopo l’aggiudicazione, impugnata con motivi aggiunti, il ricorso viene respinto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità la censura di incompetenza, che reputa infondata. Il Consorzio obbligatorio, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, opera come ente strumentale degli enti locali partecipanti. Il decreto regionale di nomina del commissario, finalizzato allo scioglimento e al trasferimento delle competenze all’autorità d’ambito, assegna allo stesso commissario anche la gestione ordinaria in relazione alle attività già pianificate.

Nella nozione di gestione dei rifiuti dell’art. 183, lettera n), d.lgs. n. 152/2006 rientrano espressamente gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. A conferma, il richiamo a Consiglio di Stato, sezione IV, n. 282 del 2025. Il commissario è dunque titolare del potere di avviare la gara.

Infondata è anche la censura sulla copertura finanziaria. L’art. 114, comma 6, d.lgs. n. 267/2000, applicabile alle aziende speciali e ai consorzi obbligatori, impone all’ente consorziato la vigilanza sull’attività del consorzio, la verifica dei risultati e la copertura degli eventuali costi sociali. L’art. 52, comma 2, dello statuto consortile obbliga i comuni a ripianare le perdite con stanziamenti proporzionali alle quote; in caso di scioglimento, gli impianti e gli oneri si trasferiscono ai singoli enti in proporzione alle quote.

Quanto alla leale collaborazione, il Collegio rileva che l’art. 15 d.lgs. n. 36/2003 prevede che i costi successivi alla chiusura siano coperti dal prezzo di smaltimento in discarica. Il principio di precauzione impone ai comuni di vigilare sull’inclusione di tali costi nella tariffa e di predisporre adeguate garanzie finanziarie (richiamata Consiglio di Stato, sezione IV, n. 8268 del 2024). I comuni sono stati più volte invitati a garantire la copertura, e l’inerzia è a essi imputabile, come conferma il Piano Economico Finanziario approvato, privo di riferimenti ai costi post operativi.

Infine, la censura sul principio “chi inquina paga” è respinta: l’obbligo di provvedere alle attività di chiusura grava sul gestore e prescinde dall’effettivo conferimento dei rifiuti. All’infondatezza dei motivi principali consegue quella dei motivi aggiunti, riproposti in via derivata. Le spese seguono la soccombenza, con compensazione verso la Regione e nulla dovuto all’autorità d’ambito e alle controinteressate non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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