Conversione del permesso stagionale solo davanti allo Sportello unico (TAR Toscana n. 126 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, introdotta dall’art. 24, comma 10, d. lgs. n. 286/1998 come modificato dal d.l. n. 145/2024, convertito in legge n. 187/2024, deve essere presentata allo Sportello unico per l’immigrazione, unico organo titolare del relativo potere amministrativo. La Questura non è competente a provvedere né a valutare la sussistenza dei presupposti, e non può pertanto attivare alcun soccorso istruttorio in favore dell’istante. La convertibilità fuori quota del titolo stagionale non esime l’Amministrazione competente dall’accertare gli ulteriori requisiti di legge. L’errore scusabile, di natura processuale, non è invocabile nel procedimento amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di lavoro stagionale, presentava in via postale alla Questura la domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando che la domanda andava compilata presso lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura che aveva rilasciato il nulla-osta.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Deduceva la convertibilità fuori quota introdotta dalla normativa sopravvenuta e la riconducibilità dell’errore sulle modalità di presentazione a errore scusabile, con conseguente dovere di soccorso istruttorio. La domanda cautelare veniva accolta con ordinanza istruttoria; all’esito dell’istruttoria il ricorso è stato respinto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze delineato dall’art. 24, comma 10, d. lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 145/2024: il lavoratore stagionale che ha svolto regolare attività per almeno tre mesi e al quale è offerto un contratto subordinato “può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato”.
Da qui la conclusione che il potere di conversione è incardinato in capo allo Sportello unico. Il provvedimento impugnato non revoca in dubbio la convertibilità extra quota del permesso stagionale, ma si limita a precisare l’organo competente; tale profilo, evincibile dall’atto e risultante dalla legge, non è contestato nell’atto introduttivo.
Secondo il Tribunale, l’assenza del requisito della quota non esclude la necessità che l’Amministrazione competente valuti gli altri presupposti previsti dalla legge, ossia l’attività lavorativa svolta per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto a tempo determinato o indeterminato. Ne segue che la Questura, non competente ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento erroneamente avviato dal privato, non avrebbe potuto attivare alcun soccorso istruttorio.
Quanto all’errore scusabile, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’istituto ha genesi e applicazione processuale e non procedimentale (Consiglio di Stato, IV, 16 novembre 2023 n. 9842): l’invocazione non è dunque pertinente al procedimento amministrativo.
Il ricorso è pertanto respinto come infondato, con salvezza della facoltà di ripresentare l’istanza all’Amministrazione funzionalmente e territorialmente competente. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.