Ottemperanza al giudicato sul beneficio della carta docente (TAR Marche n. 364 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico della carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 senza che l’Amministrazione abbia eseguito il titolo, e in assenza di allegazioni contrarie da parte della PA costituitasi solo formalmente, il ricorso è fondato. Il giudice ordina l’esecuzione integrale del giudicato nel termine di trenta giorni e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di un docente a fruire del beneficio economico della carta docente e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati. La sentenza è stata regolarmente notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria meramente formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il profilo della procedibilità del ricorso. La notifica della sentenza all’Amministrazione è avvenuta prima della proposizione del ricorso e, tra i due momenti, è decorso il termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è pertanto procedibile.
Sul merito, il TAR rileva che il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine sopra richiamato, la posizione dell’Amministrazione non è sostenuta da alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa: la PA, costituitasi solo formalmente, non ha contestato l’obbligo.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Il Collegio assegna a tal fine il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, anche in considerazione di quanto statuito dal Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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