Verifica di anomalia e divieto di ristrutturazione dell’offerta economica (TAR Sicilia n. 1468 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è ammessa una certa flessibilità nella ricalibrazione delle singole voci di costo, ma tale facoltà incontra il limite invalicabile del divieto di modificazione radicale dell’offerta originaria. L’operatore economico può dimostrare che una sottostima su una voce è compensata da un margine positivo su altre e può correggere originari errori di calcolo, sempre che l’entità complessiva dell’offerta economica rimanga ferma. È invece inammissibile la ristrutturazione che, mediante radicale riallocazione delle voci, alteri l’equilibrio economico dell’offerta, configurando una proposta contrattuale sostanzialmente nuova rispetto a quella valutata in gara e violando la par condicio tra concorrenti. Il costo delle migliorie offerte è a carico dell’impresa e deve trovare copertura nel prezzo complessivo.

Il Fatto

Il raggruppamento ricorrente ha impugnato la nota con cui il Consorzio per le Autostrade Siciliane lo ha escluso dalla procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e integrazione dei sistemi di sicurezza stradale sull’autostrada A20, oltre agli atti di verifica di congruità e alla eventuale aggiudicazione in favore del secondo graduato, chiedendo la inefficacia del contratto e la reintegrazione in forma specifica o, in subordine, il risarcimento del danno.

Il raggruppamento, primo in graduatoria, era stato sottoposto a verifica di anomalia. A fronte della richiesta di giustificazioni, aveva prodotto analisi dei prezzi e documentazione commerciale; la stazione appaltante aveva comunque disposto l’esclusione senza richiedere ulteriori chiarimenti. Di qui il ricorso, con contestuale istanza istruttoria per l’esibizione dei verbali e delle giustificazioni del controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro giurisprudenziale consolidato: il subprocedimento di verifica dell’anomalia consente una certa flessibilità, ma non può tradursi nella formulazione di un’offerta essenzialmente nuova. La funzione dell’istituto è l’apprezzamento della serietà e sostenibilità dell’offerta originaria, non la sua riformulazione a posteriori (Consiglio di Stato n. 324/2023).

È preclusa la modifica che alteri l’equilibrio economico dell’offerta, allocando diversamente le voci di costo sino a configurare una proposta sostanzialmente diversa da quella valutata in gara (Consiglio di Stato n. 3195/2025). L’operatore può però dimostrare che una sottostima su una voce è compensata da margini positivi su altre e rimediare a originari errori di calcolo, purché l’entità originaria dell’offerta rimanga ferma (Consiglio di Stato n. 5626/2024; TAR Lazio n. 3615/2022).

Rilevano anche le sopravvenienze, fattuali o normative, che dimostrino l’affidabilità dell’offerta, come le economie in grado di refluire sull’affidamento. Sono invece vietate le modifiche incidenti sugli elementi strutturali dell’offerta. Solo piccoli scostamenti o errori su singole voci sono tollerabili: la ristrutturazione dell’offerta equivale a una nuova offerta, in violazione della par condicio tra operatori (TAR Lombardia n. 2681/2013).

Su questa base il Collegio ravvisa nella specie una inammissibile ristrutturazione: il costo della manodopera, indicato in offerta in un importo, risulta nelle giustificazioni in misura sensibilmente inferiore. Quanto alle migliorie, il costo è a carico dell’impresa, deve essere incluso nel prezzo offerto e rileva ai fini della sostenibilità dell’offerta, specie nelle procedure con corrispettivo “a misura”.

La reiezione del ricorso assorbe l’istanza istruttoria. Le spese sono compensate per la particolarità della vicenda in punto di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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