Procura speciale generica e ricorso inammissibile: regolarizzazione ex art. 114 c.p.a. (TAR Lombardia n. 3820 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto da un legale che non abbia ricevuto la procura speciale nelle forme di legge, perché il giudizio non è validamente instaurato. La procura speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., deve avere ad oggetto uno o più atti giuridici singolarmente determinati e deve essere conferita quando l’atto da impugnare sia già formato o contestuale. Tuttavia, in materia di diritti soggettivi, quando l’azione non è soggetta a termine di decadenza ma al termine di prescrizione decennale, il giudice amministrativo può concedere alla parte la possibilità di regolarizzare la procura, disponendo il deposito di una nuova procura speciale con asseverazione entro un termine perentorio.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto determinati diritti a un lavoratore del settore scolastico. Avverso tale decisione, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio per resistere alle pretese avversarie.
Nel corso dell’esame preliminare, il Collegio rilevava un vizio potenzialmente fatale nella costituzione del ricorrente: la procura alle liti, rilasciata su foglio separato e non a margine del ricorso, presentava un contenuto generico e una data antecedente alla sottoscrizione del ricorso stesso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha richiamato il disposto dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., che impone al difensore di essere munito di procura speciale. Tale requisito si caratterizza per la sua specificità: la procura deve avere ad oggetto uno o più atti singolarmente determinati, presupponendo che la parte abbia piena conoscenza dell’atto per il quale conferisce il potere di rappresentanza. Nel caso di specie, la procura depositata risultava carente proprio sotto questo profilo, mancando sia l’indicazione dell’atto da impugnare sia l’indicazione dell’autorità giudiziaria adita.
Il Collegio ha inoltre rilevato un’ulteriore anomalia temporale: la data della procura (5 settembre 2025) era antecedente a quella di sottoscrizione del ricorso (12 dicembre 2025), circostanza che rendeva ancor più evidente la natura generica e non speciale del conferimento. Sul punto, ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui un giudizio radicato da un legale privo dello jus postulandi conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto di non poter dichiarare immediatamente l’inammissibilità, facendo leva su ragioni di economia processuale. Ha considerato che la controversia verte in materia di diritti soggettivi e che l’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a., non è soggetta a termini di decadenza ma al più ampio termine di prescrizione decennale. Tale circostanza ha indotto il Collegio a concedere alla parte ricorrente la possibilità di regolarizzare la propria posizione, sanando il vizio della procura.
In conclusione, l’ordinanza ha disposto il deposito, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, di una idonea procura speciale con relativa asseverazione, rinviando la trattazione del merito alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026.
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Nota della Redazione
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