Autorizzazione accisa agevolata ancorata alle caratteristiche tecniche dei macchinari (TAR Toscana n. 123 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa prevista dal punto 9 della tabella A allegata al d.lgs. n. 504/1995 è connessa esclusivamente alle caratteristiche tecniche intrinseche dei macchinari, e non all’ubicazione geografica degli stessi. Ne consegue che l’autorizzazione non può essere gravata da alcuna limitazione temporale ancorata alla durata del contratto di appalto per la cui esecuzione il macchinario viene utilizzato, né da limitazioni di ordine spaziale. La relativa efficacia, pertanto, segue la vita del bene e può essere spesa sull’intero territorio nazionale. L’autorizzazione che rechi siffatta limitazione temporale è illegittima e deve essere annullata in parte qua.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto, con sentenza di questa stessa Sezione, l’annullamento del provvedimento con cui l’Amministrazione delle Dogane aveva respinto l’istanza di aliquota agevolata prevista per la produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali. La pronuncia aveva stabilito che l’Amministrazione dovesse accertare unicamente la riconducibilità dei mezzi al punto 9 della tabella A.

All’esito dell’istruttoria, l’Ufficio delle Dogane di Arezzo autorizzava undici macchinari, precisando però che l’autorizzazione decorreva dal verbale di sopralluogo e sarebbe scaduta con lo scadere del contratto di appalto o degli accordi quadro. La società chiedeva la rimozione di tale limitazione temporale; l’Amministrazione respingeva l’istanza. La società impugnava allora il provvedimento per violazione del decisum, chiedendone la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento in parte qua.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che la domanda di nullità proposta in ottemperanza era già stata respinta con sentenza non definitiva, che aveva convertito il rito in ordinario ai fini della trattazione della domanda di annullamento. Residua dunque da decidere la sola domanda caducatoria.

Nel merito, il Tribunale accoglie la tesi della ricorrente. L’autorizzazione all’aliquota agevolata è legata alle caratteristiche tecniche intrinseche dei macchinari, descritte dal punto 9 tabella A del d.lgs. n. 504/1995, e non all’ubicazione geografica degli stessi. Come tale, l’autorizzazione non può subire alcuna limitazione: né temporale, connessa alla durata del contratto di appalto, perché essa è legata alla vita della macchina; né spaziale, ben potendo essere spesa su tutto il territorio nazionale.

A conferma di tale lettura, la Circolare n. 33/D/2006 prevede che l’istanza per l’autorizzazione sia corredata unicamente da documentazione afferente alle caratteristiche tecniche dei macchinari. L’indicazione del cantiere serve solo a rendere possibile il sopralluogo di verifica da parte dell’ufficio territorialmente competente. La presenza della macchina nei diversi cantieri e il tempo di permanenza rilevano invece nella successiva fase di liquidazione del rimborso dell’accisa, mediante l’emissione di un abbuono, che presuppone l’accertamento dell’effettivo consumo e della forza motrice utilizzata all’interno di un precipuo cantiere.

Coerentemente, la Circolare n. 25/D dell’11 agosto 2011 richiede, ai fini dell’ottenimento dell’abbuono, la produzione dei documenti indicati dalla Circolare n. 5/D del 12 ottobre 2010, diretti a comprovare che i consumi attengono all’attività svolta dai macchinari all’interno dei cantieri, dei quali occorre allegare la planimetria e la delimitazione del sito operativo.

In definitiva, l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane è illegittima nella parte in cui prevede la limitazione temporale della propria efficacia alla durata di uno specifico cantiere, e deve essere annullata in parte qua. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico delle Amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *