Regolarità contributiva da mantenere per tutta la durata della procedura di incentivo (TAR Emilia-Romagna n. 2 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi alle imprese disciplinati dall’Avviso Pubblico ISI 2020, il requisito della regolarità contributiva previsto dall’art. 7 dell’Avviso non è richiesto soltanto al momento della presentazione della domanda di ammissione, ma deve essere mantenuto per tutta la durata della procedura, fino alla realizzazione del progetto e alla sua rendicontazione. La previsione del comma 6 del medesimo articolo, che impone la continuità del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, impedisce un’interpretazione limitata alla sola fase concessoria. Le uniche irregolarità suscettibili di compensazione sono quelle sopraggiunte successivamente alla concessione del contributo, secondo le modalità dell’art. 31, comma 3, d.l. n. 69/2013.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato domanda di ammissione agli incentivi previsti dall’Avviso Pubblico ISI 2020, dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 7 dell’Avviso. Al momento della presentazione dell’istanza la società risultava regolare sotto il profilo contributivo.
Con preavviso di rigetto del 30 agosto 2022, l’INAIL ha segnalato motivi ostativi all’accoglimento, rilevando un’irregolarità contributiva. Dopo l’esame delle osservazioni, con provvedimento del 18 ottobre 2022 l’INAIL ha respinto la domanda, ritenendo non rispettata la condizione di regolarità contributiva e non idonea la documentazione prodotta a dimostrarne il mantenimento continuativo. La società ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che al momento dell’istanza sussisteva la regolarità contributiva e che, dopo un breve periodo di irregolarità, la società era tornata regolare a seguito dei ricorsi amministrativi proposti avverso l’atto di accertamento.
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico ISI 2020. Il comma 2 richiede, a pena di esclusione, la regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva. Il comma 6 stabilisce che i requisiti e le condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto e alla rendicontazione.
Da questa disciplina il Tribunale ricava che la regolarità contributiva non è requisito istantaneo, ma condizione che accompagna l’intero arco procedimentale. La compensazione delle irregolarità è ammessa solo per quelle sopraggiunte successivamente alla concessione del contributo, non per quelle intervenute nella fase di valutazione della domanda. In tal senso il Collegio richiama il precedente TAR Sicilia, Palermo, sez. V, n. 3381 del 2024.
Nel caso concreto, la società, pur regolare all’atto dell’istanza, è successivamente risultata irregolare per una violazione accertata con verbale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del 24 giugno 2022. Il Collegio ritiene irrilevante la pendenza dei ricorsi avverso l’accertamento, non essendo comprovata l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’atto che avrebbe potuto incidere sulla regolarità contributiva.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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