Incarico di direzione di struttura sanitaria complessa: la giurisdizione resta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 346 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, neppure nella forma della progressione di carriera interna. Ne consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il quarto comma dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, appartenendo la cognizione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. La selezione disciplinata dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, come novellato dall’art. 20 della legge n. 18/2022, pur ancorata a parametri obiettivi e a una graduatoria vincolante, non integra un concorso in senso tecnico, restando il presupposto per l’attribuzione dell’incarico l’aver superato il concorso pubblico per l’immissione nel ruolo unico della dirigenza sanitaria.

Il Fatto

Una candidata, classificatasi terza nella procedura selettiva per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di una struttura complessa presso un IRCCS, impugnava gli atti del concorso dinanzi al TAR, deducendo un errore di calcolo nel punteggio finale che l’aveva retrocessa in graduatoria. La prima classificata, costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3868/2026 del 20.02.2026; proponeva altresì ricorso incidentale avverso i verbali e le delibere per la parte in cui attribuivano alla ricorrente principale un punteggio superiore a quello spettante.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto preliminare e assorbente la questione di giurisdizione, dando atto del contrasto giurisprudenziale esistente in materia. Un primo orientamento, fatto proprio dal Consiglio di Stato, affermava la giurisdizione amministrativa valorizzando la natura concorsuale della procedura alla luce della novella di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, desumibile da indici testuali quali lo svolgimento di prove d’esame, la predisposizione preventiva dei criteri di valutazione, la formazione di una graduatoria vincolante e l’apertura della selezione anche a candidati esterni. Un orientamento opposto, invece, declinava la giurisdizione amministrativa facendo leva sull’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e sulla natura non concorsuale della procedura.

Il Collegio ha quindi richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 3868/2026, chiamate a risolvere il contrasto a seguito del rinvio pregiudiziale sollevato dal TAR Liguria. La Suprema Corte ha escluso che l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa sia conferito tramite pubblico concorso, rilevando un difetto di coordinamento tra il d.P.R. n. 484/1997 e l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992. Ha inoltre affermato l’irrilevanza della circostanza che la selezione sia aperta anche a sanitari non dipendenti dell’azienda che la bandisce, poiché il presupposto per l’attribuzione dell’incarico rimane comunque l’aver superato il concorso per l’immissione nel ruolo unico della dirigenza sanitaria.

La Corte ha poi precisato che la morfologia del ruolo unico impedisce di configurare la selezione come ipotesi di progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto di lavoro, e che i provvedimenti delle aziende sanitarie attengono alla sfera del diritto privato. Il limite alla discrezionalità datoriale, con l’imposizione della nomina del candidato primo in graduatoria, trova giustificazione nei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., ma non muta la natura della procedura. Su tali basi, il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a., compensando le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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