Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Toscana n. 42 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, la parte può richiedere l’intervento del commissario ad acta, nominato sin d’ora con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il ritardo nell’esecuzione, ove maturato, giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
Una docente ha agito davanti al giudice del lavoro ottenendo l’accertamento del diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per tre anni scolastici. Con la sentenza n. 140 del 21 marzo 2024 il Tribunale ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito all’adozione di ogni atto necessario a consentire il godimento del beneficio. Il titolo è passato in giudicato.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del titolo giudiziale. La condotta inadempiente dell’Amministrazione è quindi accertata e il ricorso deve essere accolto. Il giudice amministrativo ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi precedenti analoghi, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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