L’AIA può imporre la rimozione dei rifiuti pregressi presenti nel sito (TAR Toscana n. 10 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Autorizzazione Integrata Ambientale può contenere prescrizioni dirette alla rimozione dei rifiuti giacenti nel sito, anche se non prodotti dal gestore nell’esercizio dell’attività autorizzata. L’art. 29 sexies, comma 3-bis, d.lgs. n. 152/2006 consente infatti di imporre disposizioni ulteriori a garanzia del suolo e delle acque sotterranee, rispetto alle sostanze pericolose comunque presenti in loco. I principi di prevenzione, precauzione e correzione alla fonte degli artt. 3-bis e 3-ter d.lgs. n. 152/2006 confermano che l’AIA non si limita a regolare l’inquinamento prodotto dall’attività autorizzata. La Regione conserva il proprio potere autorizzatorio anche in presenza di un Accordo di programma ex art. 252-bis, che non lo esclude. Non si applica l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, che riguarda l’abbandono incontrollato di rifiuti.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce uno stabilimento siderurgico ubicato all’interno di un sito di bonifica di interesse nazionale. Nell’area sono presenti cumuli di rifiuti, per un volume di circa 32.000 m3, in parte classificati come pericolosi con codice EER 100207*.
La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 22375 del 20 ottobre 2023, adottato all’esito di conferenza di servizi, inseriva nell’AIA prescrizioni per la progressiva rimozione dei cumuli, fissando il termine finale al 30 aprile 2027. Il successivo decreto regionale n. 11172 del 26 maggio 2025, di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, confermava le prescrizioni di rimozione. La società impugnava gli atti regionali deducendo l’incompetenza della Regione, l’estraneità dei rifiuti all’oggetto dell’AIA e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti: il decreto n. 22375/2023 è divenuto privo di efficacia a seguito dell’adozione del decreto n. 11172/2025, di diverso contenuto, e il suo annullamento non apporterebbe alcun beneficio alla ricorrente.
Nel merito del secondo ricorso per motivi aggiunti, il TAR esclude anzitutto il dedotto difetto di competenza regionale. L’area rientra nel SIN ed è assoggettata alla disciplina sulla bonifica dei siti contaminati, ma è anche sede di attività produttiva soggetta ad AIA ex art. 29 sexies d.lgs. n. 152/2006. La sussistenza di un potere statale esercitato mediante Accordo di programma ex art. 252-bis non esclude quello regionale in materia di AIA, tanto più che i decreti regionali fanno salve le previsioni dell’Accordo.
Quanto al contenuto dell’autorizzazione, il comma 1 dell’art. 29 sexies impone di includere tutte le misure necessarie a conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Il comma 3-bis prevede espressamente che l’AIA contenga ulteriori disposizioni a garanzia della protezione del suolo e delle acque sotterranee, in relazione alle sostanze pericolose presenti nel sito. La tesi della ricorrente, secondo cui l’AIA dovrebbe limitarsi a regolare l’inquinamento prodotto dall’attività autorizzata, è dunque smentita dal dato testuale e dalla lettura sistematica degli artt. 3-bis e 3-ter d.lgs. n. 152/2006, che affermano i principi di prevenzione, precauzione e correzione alla fonte.
Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, che concerne l’ordine di rimozione rivolto a chi ha abbandonato i rifiuti in modo incontrollato. La ricorrente è destinataria dell’ordine non in tale qualità, ma come gestore dell’attività produttiva e imprenditore che utilizza l’area contaminata, con l’obbligo di salvaguardarne le matrici ambientali.
Il difetto di istruttoria è escluso. L’identità di consistenza tra i cumuli analizzati nell’adiacente area e quelli nel perimetro della ricorrente è desunta da elementi obiettivi e convergenti: medesima attività siderurgica, medesimo originario soggetto, medesimo SIN e identico trattamento di bonifica previsto dall’Accordo. La doglianza, priva di supporto probatorio, è respinta. Il quinto motivo è infine rigettato per l’insussistenza del dedotto nesso di illegittimità derivata tra i due decreti.
Nota della Redazione
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