Condono edilizio, limiti volumetrici cumulativi e affidamento non tutelabile (TAR Sicilia n. 1298 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della L. n. 724/1994, i limiti dell’ampliamento del 30% della volumetria originaria e dei 750 metri cubi operano in funzione concorrente e integrata, non alternativa. Il limite dei 750 metri cubi costituisce limite assoluto che si aggiunge a quello percentuale, sicché il rispetto del solo parametro dimensionale non è sufficiente alla sanatoria. Una direttiva comunale che configuri i due criteri come alternativi è atto interno di indirizzo, privo di forza normativa e inidoneo a derogare alla disposizione legislativa. Grava inoltre sul richiedente l’onere della prova della data di ultimazione e della consistenza dell’opera abusiva. Non è infine configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, né è richiesta motivazione rafforzata quando l’amministrazione esercita un potere vincolato.
Il Fatto
Le ricorrenti, comproprietarie di una villetta bifamiliare nel Comune di Carini, avevano presentato domande di condono edilizio ai sensi della L. n. 47/1985 e della L. n. 724/1994, rispettivamente nel 1986 e nel 1995, per interventi realizzati dai precedenti proprietari. Nel corso di una lunga istruttoria l’Ufficio tecnico comunale aveva espresso, nel 2012, parere favorevole all’accoglimento delle istanze.
Nel giugno 2024 il Comune ha però notificato il diniego delle domande, rilevando la mancata ultimazione dell’opera entro il 1° ottobre 1983, il superamento dei limiti volumetrici e la sussistenza di vincoli idrogeologici. Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, relativo al requisito temporale, il Collegio richiama l’art. 31, comma 2, della L. n. 47/1985, secondo cui l’opera si considera ultimata quando sia stato eseguito il rustico e completata la copertura entro il termine di legge. Il verbale di contravvenzione dei Vigili Urbani del novembre 1983 descrive un fabbricato prossimo al rustico, ma con solaio di “recentissimo getto” e ancora impalcato: un dato meramente descrittivo, che non prova il completamento della copertura al 1° ottobre 1983. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 6028 del 2021 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 7804 del 2023, il TAR ribadisce che in materia di condono grava sul richiedente l’onere della prova della data di realizzazione e della consistenza originaria dell’immobile. L’incertezza probatoria si risolve a danno dell’istante. Il motivo è infondato.
Sul secondo motivo, il Collegio esamina l’art. 39, comma 1, della L. n. 724/1994 e ne esclude la lettura alternativa dei due limiti, valorizzando il richiamo alla Corte cost. n. 302 del 1996, secondo cui il limite dei 750 metri cubi è limite assoluto e inderogabile che si aggiunge al limite percentuale, operando come norma di chiusura del sistema. La stessa linea è confermata da Corte cost. n. 45 del 2001 e da Cass. pen., Sez. III, n. 43933 del 2021. La direttiva comunale invocata dalle ricorrenti è atto interno di indirizzo, privo di forza normativa e inidoneo a modificare il precetto legislativo. Accertato il superamento del 30% della volumetria, il diniego è legittimo.
Sul terzo motivo, relativo al legittimo affidamento, il TAR esclude che il lungo decorso del tempo o i pareri endoprocedimentali favorevoli possano consolidare una posizione di vantaggio. Il diniego di sanatoria fondato su cause ostative di legge costituisce atto vincolato, che non richiede né bilanciamento con l’interesse privato né motivazione rafforzata, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 9627 del 2024. Il motivo è respinto.
Il quarto motivo, concernente l’incompatibilità dell’immobile con le norme del PAI, resta assorbito per la sussistenza di due autonome ragioni ostative. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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