Iscrizione ipotecaria esattoriale esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Veneto n. 503 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di prelievo supplementare nel settore del latte, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., copre la determinazione del prelievo e la riscossione fino alla notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione, ma non si estende alla successiva fase esecutiva. L’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 è atto preordinato alla fase esecutiva e strumento di conservazione dei cespiti, funzionale all’espropriazione forzata; essa non incide sull’an né sul quantum del credito e ricade perciò nella giurisdizione del giudice ordinario. Il riparto si determina sul petitum sostanziale, desunto dalla natura dell’atto impugnato e dalla posizione giuridica dedotta, a prescindere dalla natura del vizio: l’eventuale illegittimità dell’atto presupposto non muta la natura esecutiva dell’atto a valle.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria inoltrata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con allegato dettaglio delle somme da pagare, riferita a pretese per prelievi supplementari nel settore del latte e interessi per le annate 1995/1996 e 1996/1997, già oggetto di cartella di pagamento notificata nel 2015. La comunicazione, secondo il ricorrente, sarebbe stata emessa in spregio dell’ordinanza cautelare n. 571/2022, resa in un distinto giudizio, con cui il Tribunale aveva sospeso gli atti presupposti; essa determinerebbe un vincolo di indisponibilità sui beni immobili, pregiudicandone la circolazione e l’utilizzo a garanzia per l’accesso al credito.
Il ricorso era stato proposto in via principale come azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., con richiesta subordinata di riqualificazione ai sensi dell’art. 29 c.p.a.. Il Tribunale ha disposto la conversione del rito in quello ordinario, sospendendo l’efficacia del provvedimento. Nell’azione impugnatoria il ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata, la non debenza delle somme per contrasto con la sentenza della Corte di giustizia del 27 giugno 2019, causa C-348/18, e la violazione dell’art. 1948, comma 1, n. 4, c.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibilità di definire il giudizio in rito per difetto di giurisdizione, trattenendo la causa in decisione. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l’atto impugnato si collochi nella fase propriamente esecutiva della riscossione coattiva.
Il punto di partenza è l’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.: rientrano nella giurisdizione esclusiva le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare, incluse la determinazione del prelievo e la riscossione fino alla notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, in quanto espressione di potere autoritativo. La giurisdizione esclusiva, però, non si estende alla fase successiva, in cui l’amministrazione agisce con strumenti esecutivi e paraesecutivi, funzionali alla soddisfazione coattiva del credito e non riconducibili a poteri autoritativi in senso stretto.
Il principio è affermato dalla giurisprudenza costante, richiamata dal Collegio: la giurisdizione amministrativa investe tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo, comprese quelle relative alla riscossione che si completa con la notifica delle cartelle, ma non la fase esecutiva (Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2023, n. 1318, e i conformi T.A.R. Veneto, sez. IV, n. 1995/2023, n. 2998/2024, n. 139/2025 e n. 489/2025).
L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 è atto preordinato alla fase esecutiva, espressivo di una tutela conservativa sui cespiti del debitore, collocato a valle della formazione del titolo e degli atti di riscossione in senso stretto, senza incidere sull’an o sul quantum del credito. Esso si sottrae alla giurisdizione esclusiva e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, come ribadito dalla giurisprudenza del Tribunale (T.A.R. Veneto, sez. IV, n. 457/2024).
La prospettiva del ricorrente, incentrata sulla non debenza del credito contributivo, non muta i termini della questione. Il riparto si determina sul petitum sostanziale, desunto dalla natura dell’atto impugnato e dalla posizione giuridica dedotta, a prescindere dalla natura del vizio. Né rileva la riqualificazione del rito, che lascia impregiudicato il sindacato in rito sulla giurisdizione, pregiudiziale logico-giuridica anche della domanda caducatoria. Il giudizio potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario nel termine dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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