Il giudicato esterno rilevabile d’ufficio preclude il secondo giudizio sulle stesse indennità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16237 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche se formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di elemento assimilabile agli elementi normativi astratti e destinato a fissare la regola del caso concreto. La domanda di condanna al pagamento di indennità per un periodo determinato è inammissibile per litispendenza sostanziale ove la medesima pretesa, sia pure per un arco temporale più ampio, sia già stata oggetto di un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato. Il principio del ne bis in idem opera a prescindere dalla posizione assunta dalle parti, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrispondendo ad un interesse pubblico sotteso alla funzione primaria del processo.
Il Fatto
Una medica esercente in convenzione il servizio di continuità assistenziale proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda sanitaria per ottenere il pagamento di differenze retributive relative a diverse voci indennitarie per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018. L’azienda sanitaria proponeva opposizione, eccependo la duplicazione della pretesa in quanto la medica aveva già ottenuto, in un precedente giudizio, la condanna dell’azienda al pagamento delle medesime indennità ex artt. 28 e 29 dell’ADR del 2007 sia per il passato a far data dall’adozione dell’accordo sia per il futuro.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che il precedente contenzioso riguardasse un diverso periodo temporale. La Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, riteneva infondato il motivo relativo alla duplicazione della domanda. Avverso tale sentenza, l’azienda sanitaria proponeva ricorso in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, nell’accogliere il primo motivo di ricorso, ha posto a confronto gli atti introduttivi dei due giudizi, rilevando come la domanda proposta nel precedente ricorso del 2019 avesse ad oggetto la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento delle indennità ex artt. 28 e 29 dell’ADR 2007 “sia per il passato a far data dall’adozione dell’ADR 2007, nonché per il futuro ove dovessero continuare le detrazioni”, richiesta che includeva anche il periodo oggetto del successivo giudizio monitorio.
La Suprema Corte ha quindi affermato che la domanda originaria, essendo certa di pagamento di quanto non corrisposto, aveva già riguardato le medesime voci indennitarie per il periodo 2016-2018 oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo. Di tale richiesta la Cassazione ha dato atto nella sentenza n. 6500/2026, intervenuta nel giudizio del 2019, nella quale si precisa che la domanda aveva riguardato proprio le voci indennitarie di cui si discuteva anche nel presente giudizio.
La Corte ha quindi rilevato l’esistenza del giudicato esterno formatosi con la predetta sentenza, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Tale rilievo, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, risponde al principio del ne bis in idem e corrisponde ad un preciso interesse pubblico sotteso alla funzione primaria del processo.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente la polizza assicurativa kasko e la prova dei presupposti per l’indennità di assistenza pediatrica, sono stati dichiarati assorbiti dalla fondatezza del primo motivo.
La Corte ha pertanto accolto il primo motivo di ricorso, cassando senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell’originaria domanda, con compensazione delle spese dell’intero processo in ragione della peculiarità della situazione e del sopravvenuto giudicato esterno.
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Nota della Redazione
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