Nessun obbligo di autotutela sui prelievi latte dopo le sentenze UE (TAR Veneto n. 481 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto tra l’atto amministrativo e il diritto dell’Unione europea rileva, di regola, in termini di annullabilità e non di nullità, salvo che l’atto sia stato adottato in forza di una norma attributiva del potere radicalmente incompatibile e perciò da disapplicare. Ne consegue che l’obbligo di disapplicazione della norma interna incompatibile non si traduce in un dovere generalizzato dell’Amministrazione di esercitare l’autotutela in senso favorevole al privato su atti ormai stabilizzati. Il diritto dell’Unione non impone di rivedere decisioni divenute definitive per decorso dei termini di impugnazione, prevalendo i principi di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici. La leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3, TUE non comprime, di regola, l’assetto delle preclusioni e delle stabilizzazioni interne, né impone la rimozione tout court di atti inoppugnabili.
Il Fatto
L’azienda agricola ricorrente, operante nel settore lattierocaseario, è stata assoggettata fino al 31 marzo 2015 al regime del prelievo supplementare sulle c.d. quote latte, disciplinato da normativa nazionale attuativa dei regolamenti dell’Unione. Assumendo che la disciplina interna sia stata censurata dalla giurisprudenza unionale, in particolare nelle cause C-46/18, C-348/18 e C-377/19, la società ha presentato ad AGEA un’istanza di riesame in autotutela per ottenere il ricalcolo del prelievo per le annate controverse.
Con due provvedimenti del 2 giugno 2022, l’Agenzia ha respinto l’istanza, confermando la debenza e l’iscrizione a ruolo del credito e negando l’estensione delle pronunce europee al singolo rapporto dedotto. La ricorrente ha impugnato i dinieghi davanti al TAR, chiedendo l’annullamento, l’accertamento dell’obbligo di rideterminazione, la declaratoria di insussistenza del debito e il risarcimento dei danni, anche per effetto delle compensazioni PAC. AGEA non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio respinge l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente in vista della possibile adesione alla procedura conciliativa della Legge di bilancio 2025. Nel processo amministrativo, osserva il Tribunale, non sussiste un diritto soggettivo al differimento della trattazione, potendo il rinvio dispersi solo per esigenze di difesa o pregiudiziali tecniche, alla luce dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e del principio di ragionevole durata.
Il Collegio ritiene poi superabile la questione officiosa di inammissibilità sollevata ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., prospettando l’inapplicabilità dell’istituto dell’art. 1, commi 537 e ss., l. n. 228/2012 ai crediti non tributari. Poiché AGEA ha comunque esercitato il potere amministrativo, pronunciandosi con espresso diniego, la controversia è attratta nel sindacato giurisdizionale sull’atto adottato, a prescindere dal corretto inquadramento dell’istanza.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il Tribunale rileva che l’antinomia con il diritto dell’Unione rileva, per l’atto amministrativo, in termini di annullabilità e non di nullità, salva l’ipotesi in cui l’atto sia adottato sulla base di una norma attributiva del potere radicalmente incompatibile, ipotesi che non ricorre nella fattispecie. Il diritto europeo non esige, in linea di principio, che l’autorità riveda decisioni divenute definitive per decorso dei termini, come affermato dalla giurisprudenza unionale sul valore della certezza del diritto nella sentenza Kühne & Heitz del 13 gennaio 2004 e confermato dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 3214 del 2024 e Sez. VI, n. 893 del 2025.
Secondo il Collegio, il bilanciamento tra i principi di equivalenza ed effettività e quelli di certezza e autorità del giudicato impedisce che il rimedio all’eventuale violazione del diritto unionale si traduca in un indefinito travolgimento di rapporti esauriti. In tal senso depongono le pronunce europee F. Hoffmann-La Roche (C-261/21) e Randstad Italia (C-497/20). Non giova il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 17/2021, che riguarda rapporti di durata, disomogenei rispetto a fattispecie istantanee e consumate come le determinazioni del prelievo.
Quanto all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, l’autotutela resta potere discrezionale, esercitabile in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale, senza che il privato vanti un diritto all’annullamento. La censura sulla parità di trattamento non è provata quanto all’identità delle situazioni poste a raffronto, né l’eventuale favore in altri casi radica un affidamento tutelabile. Il principio di leale cooperazione non impone la rimozione di atti inoppugnabili fuori dalle ipotesi tipiche. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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