Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 456 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e rimasta ineseguita, che condanni la pubblica amministrazione a un facere infungibile è titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata la ritualità della notifica in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, ordina l’adempimento e può nominare sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’inerzia dell’amministrazione, non contrastata da alcuna prova di adempimento, integra il presupposto dell’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, con sentenza n. 539/2024 pubblicata il 25.10.2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore di una docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi € 1.500,00, secondo le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016 e dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza non era stata impugnata ed era stata notificata in forma esecutiva il 12 novembre 2024. Poiché il Ministero non vi aveva dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza il 15 luglio 2025. La notifica in forma esecutiva è avvenuta il 12.11.2024 e il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, era decorso.
Il TAR ha poi affermato l’astratta esperibilità del rimedio. Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con l’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., disposizione che mira proprio a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento di quanto impostogli. Il Collegio ha quindi ordinato di dare attuazione alla sentenza, con costituzione della carta del docente e accredito della somma di € 1.500,00, da spendersi non oltre il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta.
L’adempimento deve avvenire nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega e con ulteriore termine di 60 giorni, attivabile su istanza di parte. Le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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