Ottemperanza per la carta docente dei supplenti: il giudicato si esegue anche senza titolo esecutivo in forma spedita (TAR Molise n. 128 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente supplente alla c.d. carta del docente è titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. e la sua ottemperanza può essere richiesta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente, ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ., la notifica della copia attestata conforme all’originale. L’amministrazione soccombente è tenuta ad eseguire il giudicato nel termine assegnato, decorso il quale il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta.

Il Fatto

Due docenti precarie, che avevano svolto supplenze sino al termine delle attività didattiche, avevano ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente per gli anni scolastici indicati in sentenza, con condanna del Ministero all’attribuzione delle somme di € 2.000,00 e € 1.500,00, oltre accessori.

Rimasto inadempiuto il titolo giudiziale, le docenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. In primo luogo, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal Tribunale di Campobasso in data 4 aprile 2025. Ha poi verificato che la sentenza era stata regolarmente notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione.

Quanto alla forma del titolo esecutivo, il Collegio ha richiamato le modifiche introdotte dall’art. 475 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022, rilevando che, dal 28 febbraio 2023, per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione in forma esecutiva. La notifica della copia conforme all’originale è quindi idonea a costituire il titolo per l’esecuzione.

Il Collegio ha chiarito che la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza, essendo finalizzata a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ha infine accertato che, alla data della decisione, l’amministrazione non aveva ancora provveduto al pagamento in favore di una delle ricorrenti, nonostante il prospetto di pagamento depositato dalla difesa erariale.

Alla luce di tali considerazioni, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 40 giorni, nominando fin d’ora un commissario ad acta ratione muneris nella persona del Direttore generale della competente direzione, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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