VIA, obbligo di motivare il dissenso dai pareri tecnici acquisiti (TAR Veneto n. 458 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 25, comma 1, cod. amb. impone all’autorità competente per la VIA una valutazione effettiva, e non meramente cartolare, dei pareri resi dagli enti e dalle amministrazioni coinvolte ai sensi dell’art. 24 cod. amb.. Poiché tali soggetti sono istituzionalmente competenti a esprimersi sull’impatto ambientale per espressa previsione di legge, l’autorità procedente deve motivare le ragioni del dissenso dai loro rilievi tecnico-scientifici, spiegando perché li ritenga non attendibili, superati, ovvero perché preferisca metodi di indagine che conducono a risultati diversi. Solo esaurito questo passaggio preliminare può esprimersi la valutazione di impatto ambientale, che non è espressione di sola discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali. Il giudizio di VIA è sindacabile, sotto il profilo meramente accertativo, quando l’istruttoria ometta di considerare circostanze fattuali rilevanti del sito di progetto.
Il Fatto
Una società presenta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica istanza per il rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale relativo a un impianto agrovoltaico con sistema di accumulo, da realizzarsi su area in prevalenza a destinazione industriale e, per la restante parte, agricola.
Nel procedimento di VIA la Commissione regionale VIA e la Soprintendenza Speciale per il PNRR rendono parere favorevole, condizionandolo a prescrizioni. Accertato il silenzio-inadempimento del Ministero con una precedente pronuncia, nel prosieguo la Commissione tecnica PNRR-PNIEC formula un parere ostativo, recepito dal Ministero con decreto emesso di concerto con il Ministero della Cultura. La società impugna il decreto e il parere presupposto davanti al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo: l’art. 23, comma 4, cod. amb. e l’art. 24, comma 3, cod. amb. disciplinano il coinvolgimento degli enti nel procedimento e l’espressione dei pareri di competenza. L’art. 25, comma 1, cod. amb. impone all’autorità competente di valutare la documentazione tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle informazioni supplementari, dei risultati delle consultazioni e dei pareri ricevuti. L’art. 8, comma 2-bis, cod. amb. estende tali modalità operative alla Commissione PNIEC-PNRR.
Da questa premessa il Tribunale ricava che l’autorità procedente deve compiere una valutazione effettiva e non meramente cartolare dei pareri degli enti coinvolti. Essendo questi soggetti deputati dalla legge a esprimersi sull’impatto ambientale, l’autorità deve motivare le ragioni del dissenso dai loro rilievi tecnico-scientifici. Solo dopo questo passaggio preliminare può esprimere la VIA, che non è solo espressione di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, come precisato da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5281 del 2025.
Nel caso concreto, la Commissione regionale VIA e la Soprintendenza Speciale avevano argomentato l’assenza di criticità ostative sotto i profili delle acque sotterranee, della fauna e del paesaggio, ritenendo risolvibili gli aspetti problematici con prescrizioni mitigative. La Commissione PNIEC-PNRR, esprimendo il parere opposto, non ha motivato le ragioni del distacco da quei due pareri, provenienti da amministrazioni distinte ed espressione di livelli di governo diversi, regionale e statale. Il motivo è pertanto fondato.
Sotto un secondo profilo, il Collegio rileva un vizio istruttorio. Richiamata la giurisprudenza secondo cui il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve mantenersi sul piano della verifica della non pretestuosità degli elementi di fatto acquisiti, e che i profili meramente accertativi ammettono controlli più penetranti (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5888 del 2025), il Tribunale osserva che la Commissione sembra non avere considerato che in Polesine la subsidenza è influenzata dall’emungimento di fluidi, attività non prevista dal progetto, e non sembra avere valutato in concreto se l’area sia interessata dalla risalita del cuneo salino.
Il ricorso è dunque accolto, con obbligo del Ministero di rideterminarsi all’esito di una rinnovata istruttoria, sulla base della documentazione già acquisita e attenendosi ai principi indicati. La Commissione dovrà attivare il contraddittorio procedimentale ove ritenga sussistere carenze documentali su profili già valutati in senso non ostativo dalle altre amministrazioni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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