Il confronto a coppie non richiede una motivazione analitica del punteggio (TAR Lazio n. 9659 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il metodo del confronto a coppie per l’attribuzione dei punteggi discrezionali nelle gare pubbliche non richiede una motivazione analitica e atomistica di ciascuna valutazione, poiché la motivazione della preferenza si esaurisce formalmente e sostanzialmente nell’attribuzione del punteggio. Tale metodo è scrutinabile dal giudice solo eccezionalmente, quando emerga un uso distorto, logicamente incongruo o irrazionale, che l’interessato ha l’onere di allegare e dimostrare, evidenziando la radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica del giudizio o la sua palese insostenibilità logica. La mancata produzione di una certificazione premiale, che non costituisce parte integrante dell’offerta, può essere sanata tramite richiesta di integrazione o chiarimenti ai sensi del Capitolato d’Oneri. La certificazione con codice IAF 31 assorbe e ricomprende la specificazione interna 31A.
Il Fatto
Il ricorrente, mandatario di un costituendo RTI, ha partecipato alla gara Consip ID 2919 per l’affidamento di un Accordo Quadro per i servizi di organizzazione e gestione di viaggi di istruzione per gli istituti scolastici. Il criterio di aggiudicazione era l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 per quella economica. Per la valutazione tecnica, la disciplina di gara ha previsto sia punteggi tabellari on/off, sia punteggi discrezionali con il metodo del confronto a coppie (AHP), prevedendo un sistema multiaggiudicatario con quote decrescenti dal 40% al 10% per i primi quattro classificati di ciascun sub-lotto.
All’esito della procedura, il RTI ricorrente è risultato sesto in sei sub-lotti e quinto negli altri due. Ha pertanto impugnato le aggiudicazioni, contestando l’opacità e la non verificabilità del procedimento valutativo della Commissione per la formazione dei giudizi tecnici e l’illegittima attribuzione di punteggi tabellari agli aggiudicatari. Si sono costituite la stazione appaltante e le controinteressate, eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso. Una delle aggiudicatarie ha proposto ricorso incidentale avverso la determina a contrarre e gli atti di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, rilevando che le doglianze formulate non attengono alle clausole della lex specialis in astratto, ma all’applicazione concreta data dalla Commissione alle regole di gara, e che nessuna contraddizione sussiste tra la domanda di annullamento e quella di rimodulazione dei punteggi e aggiudicazione. Ha altresì escluso la natura cumulativa impropria del ricorso, considerata l’identità delle censure per ciascun sub-lotto.
Nel merito, la prima complessa doglianza sulla violazione dei principi di trasparenza e motivazione nella valutazione delle offerte tecniche è stata respinta. Il Tribunale ha chiarito che il confronto a coppie attribuisce ai commissari una elevatissima discrezionalità, fondata su una valutazione comparativa in termini strettamente relativi, e che la motivazione della preferenza si esaurisce nell’attribuzione del punteggio. Sul giudice amministrativo grava pertanto un sindacato solo eccezionale, limitato ai profili di distorsione logica o irrazionalità, che nella specie la ricorrente non ha allegato né dimostrato, essendosi limitata a denunciare un asserito difetto assoluto di motivazione senza indicare elementi sintomatici di arbitrio valutativo.
Il Collegio ha inoltre escluso il difetto di trasparenza, considerando che la disciplina di gara aveva dettagliatamente delineato i criteri di valutazione dei punteggi discrezionali, come dimostrato dall’esame delle voci relative al modello organizzativo e ai servizi aggiuntivi, rendendo obiettivamente comprensibile il percorso motivazionale sotteso alle preferenze espresse.
Quanto alla seconda doglianza, riguardante l’illegittima ammissione o valutazione delle offerte per carenze nei requisiti, il Tribunale ha respinto le singole contestazioni. Per l’aggiudicataria attiva nelle vacanze studio, è emerso che questa aveva indicato gli istituti scolastici e precisato l’esperienza nel settore. La certificazione prodotta dall’impresa ausiliaria è stata correttamente valutata dalla stazione appaltante, che ne ha verificato l’equivalenza con quella richiesta dalla lex specialis. Quanto alle contestazioni sul RTI aggiudicatario per la certificazione ISO 9001, la richiesta di integrazione documentale rientrava nei poteri consentiti dal Capitolato, non trattandosi di parte integrante dell’offerta.
La Corte ha infine respinto la censura sulla certificazione con codice IAF 31 in luogo di 31A, affermando che il codice 31A costituisce una mera specificazione interna di un sotto-settore della logistica ricompreso nel macrosettore, e ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso incidentale per effetto del rigetto del ricorso principale. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese in favore di ciascuna parte costituita.
Nota della Redazione
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