Silenzio sull’istanza di revoca della liquidazione coatta amministrativa (TAR Veneto n. 454 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Ministero che, investito dell’istanza di revoca in autotutela di un decreto di liquidazione coatta amministrativa, ritenga la richiesta suscettibile di incidere sulla permanenza delle condizioni che l’hanno legittimata e avvii perciò un procedimento di riesame, si autovincola a concluderlo con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990. Il suo silenzio integra pertanto gli estremi del silenzio-inadempimento e giustifica l’ordine di provvedere entro un termine perentorio. Non è invece invocabile una pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm., poiché il potere di revoca ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 resta connotato da ampia discrezionalità e non è configurabile una revoca vincolata. La domanda risarcitoria ex art. 2-bis della L. n. 241/1990 esige la prova degli elementi costitutivi del danno e del nesso causale, non essendo il pregiudizio presunto per il solo ritardo.
Il Fatto
Una società cooperativa agricola, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 2003, aveva ottenuto dal TAR una condanna dell’ente locale al risarcimento di un ingente danno per illegittimo esproprio, che aveva causato la crisi di solvibilità. Secondo il ricorrente, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di componente del comitato dei soci, quella liquidità avrebbe consentito di soddisfare integralmente i creditori e di tornare in bonis.
Il ricorrente ha quindi chiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la revoca in autotutela del decreto di liquidazione e, non ottenendo risposta, ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento, per la declaratoria di fondatezza della pretesa e per il risarcimento del danno da ritardo. Il giudizio, originariamente proposto davanti al TAR del Lazio, è stato riassunto davanti al TAR del Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai presupposti dell’azione avverso il silenzio, individuati nell’obbligo di provvedere e nell’inerzia serbata oltre il termine. Ricorda la tesi dominante secondo cui l’Amministrazione non ha, di regola, l’obbligo di pronunciarsi su un’istanza di revoca in autotutela, data l’ampia discrezionalità del relativo potere.
Il caso è però ritenuto peculiare: dopo il decreto del 2003 è sopraggiunto un fatto nuovo, la sentenza che ha condannato l’ente locale al risarcimento. Il Ministero ha trasmesso l’istanza al Commissario liquidatore per il riscontro, avviando un procedimento di esame sulla permanenza delle condizioni che avevano legittimato la misura. Così facendo, osserva il Tribunale, si è autovincolato a concluderlo con provvedimento espresso, richiamando in proposito propri precedenti di altri TAR. Non risultando alcuna pronuncia, neppure adesiva alle considerazioni del Commissario, l’obbligo di provvedere è stato violato. La domanda di accertamento del silenzio è pertanto fondata.
Rigettata invece la richiesta di pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm.: il potere di revoca postula una valutazione di opportunità e non l’illegittimità dell’atto, come nel caso dell’annullamento d’ufficio. La conclusione è corroborata dalla relazione del Commissario, che ha escluso l’automatico ritorno in bonis, essendo la liquidazione coatta volta all’estinzione dell’ente e non al suo risanamento. Rilevano, in concreto, la persistenza di pretese creditorie, l’inattività della società, la mancanza di pluralità dei soci e di asset produttivi, la scadenza della durata sociale e la devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici.
Priva di fondamento anche la domanda risarcitoria. Il ricorrente non è legittimato a dolersi dei danni sociali, essendo la cooperativa in liquidazione e rappresentata dall’organo commissariale. In ogni caso non dimostra gli elementi della fattispecie: il pregiudizio non può presumersi per il solo ritardo, ma va provato nell’an e nel quantum, con il nesso causale e l’ingiustizia del danno, secondo la ricostruzione dell’art. 2043 cod. civ.
Il Ministero è pertanto condannato a concludere il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza e della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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