Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 406 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti del debitore pubblico l’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico integrano le “altre ragioni ostative” che ne giustificano il diniego.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza resa dal giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 1.500,00.
Notificato il titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, la parte ricorrente lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni e chiede l’attivazione della Carta con l’accredito della somma oggetto di condanna, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato è attestato dal certificato prodotto in giudizio.
Essendo circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori non equiparabili a voci retributive.
In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, per provvedere all’ulteriore termine di 60 giorni. Al commissario è affidata l’allocazione della somma in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa non integrano causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.
È invece respinta la domanda di penalità di mora. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che, pur ammettendo in astratto l’istituto nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite negativo della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Alla luce di tale decisione, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano in concreto la mancata condanna. Rileva inoltre il procedimento complesso di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e società affidatarie ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, con l’ultima fase affidata a strutture centralizzate competenti per l’intero territorio nazionale, e la mole eccezionale del contenzioso seriale sul dispositivo digitale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.