Tetti di spesa sanitaria regionale e criterio del valore standard medio (TAR Lazio n. 1577 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fissazione dei tetti di spesa per le funzioni assistenziali di pronto soccorso e terapia intensiva costituisce atto autoritativo di esclusiva competenza regionale, espressione di un obbligo di equilibrio finanziario e razionalizzazione della spesa pubblica, sindacabile nei soli limiti della manifesta irragionevolezza. La retroattività in corso d’anno dei tetti è legittima e intrinseca al sistema sanitario pubblico, essendo fisiologico che il budget sia calcolato ad anno già in corso. La transitorietà connaturata al potere di programmazione preclude la formazione di un affidamento sulla prosecuzione del regime previgente. Il criterio del valore standard medio, adottato in via suppletiva in assenza del decreto ministeriale attuativo, è espressione di discrezionalità tecnica regionale e non è di per sé illegittimo. L’eccedenza della capacità erogativa della struttura privata può essere collocata nel libero mercato, essendo la società libera di rifiutare prestazioni eccedenti il budget assegnato.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura ospedaliera privata accreditata, dotata di presidio di pronto soccorso, reparto di terapia intensiva e posti letto contrattualizzati. Con ricorso introduttivo ha impugnato le determinazioni con cui la Regione ha definito i saldi spettanti per l’anno 2021 alle strutture private accreditate per le funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, nonché le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero.
La ricorrente ha contestato la fissazione dei tetti in misura inferiore agli anni precedenti, la loro retroattività e la ripartizione della remunerazione basata sul valore standard medio, ritenuta insufficiente a coprire i costi fissi. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione sulla remunerazione delle prestazioni ambulatoriali, deducendo un errore nel numero di accessi valorizzabili. La Regione ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio soprassiede dallo scrutinio delle eccezioni preliminari, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito. Quanto alla dedotta illegittimità dei tetti fissati in misura inferiore agli anni precedenti, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la fissazione dei tetti è atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e ineludibile obbligo di equilibrio finanziario. In questa materia le Regioni godono di ampio potere discrezionale, chiamato a bilanciare il contenimento della spesa, il diritto alla salute, le aspettative degli operatori privati e l’efficienza delle strutture pubbliche.
La Corte ricorda che la retroattività in corso d’anno dei tetti è legittima e intrinseca al sistema, essendo fisiologico che il budget sia calcolato ad anno già in corso. La transitorietà del potere di programmazione preclude la formazione di un affidamento sulla prosecuzione del regime previgente, poiché i principi regolatori sono fissati di anno in anno ed esauriscono la loro efficacia nell’annualità di riferimento.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale esamina il criterio del valore standard medio, che rapporta il livello massimo di finanziamento per singolo erogatore al numero di accessi al pronto soccorso e di transiti in terapia intensiva. In assenza del decreto ministeriale attuativo che dovrebbe definire i criteri generali di remunerazione, la Regione ha provveduto nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica a individuare il criterio, la cui legittimità è stata più volte ribadita dal Tribunale.
Il Collegio rileva inoltre che i provvedimenti regionali hanno già previsto forme integrative di ristoro per le attività con rilevanti costi di attesa, sia pure nel rispetto dei tetti massimi. Il ricorso introduttivo è pertanto respinto. Quanto ai motivi aggiunti, è dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, non sussistendo tutti i presupposti della cessazione della materia del contendere, essendo l’interesse venuto meno solo per l’intervenuto accordo tra le parti. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.