Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 408 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente costituisce un’utilità economica riconosciuta dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e non una voce retributiva. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni decorre dalla notifica del titolo esecutivo. L’inerzia dell’amministrazione debitrice legittima la nomina del Commissario ad acta, che provvede anche all’allocazione in bilancio della somma, non essendo l’esaurimento dei fondi causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il diritto all’assegnazione della carta elettronica del docente, del valore annuo di 500,00 euro, con riferimento agli anni scolastici in cui la stessa aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e con condanna dell’amministrazione al pagamento di un totale di 1.500,00 euro.
La ricorrente espone di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione soccombente e che la pronuncia è passata in giudicato. Lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e, non essendo la sentenza stata spontaneamente eseguita quanto al rilascio della carta, chiede l’attivazione della stessa con l’accredito della somma e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso muovendo dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il percorso argomentativo si articola su quattro passaggi. Anzitutto la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellati dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza dei quali le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. In secondo luogo è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Infine la sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Essendo circostanza di fatto incontestata che l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia, il Tribunale dichiara l’obbligo della stessa di dare esatta e integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, e per l’effetto di attivare la carta elettronica e di versare in essa l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive.
In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro dirigente, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, nonché le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di lite seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.