Illegittima l’esclusione dal concorso per servizio prestato senza titolo abilitante (TAR Lazio n. 12291 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio di insegnamento prestato sulla base di un titolo successivamente caducato per effetto di pronunce giurisdizionali è mero servizio di fatto, ai sensi dell’art. 2126 c.c., conservando effetti esclusivamente economici e perdendo ogni efficacia giuridica. Tale servizio non può essere utilizzato né per il punteggio né per integrare i requisiti di accesso a procedure concorsuali. L’accertamento del titolo di ingresso costituisce presupposto pregnante per l’ammissione al concorso e per il mantenimento della posizione in graduatoria, dovendosi trattare di titoli con piena valenza giuridica.
Il Fatto
La ricorrente, docente con diploma di maturità professionale di odontotecnico, aveva partecipato alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso B006, risultando vincitrice e collocandosi al quarto posto della graduatoria regionale. L’USR Puglia, dopo un primo annullamento giurisdizionale di una precedente esclusione, aveva avviato un nuovo procedimento, contestando l’utilizzabilità dei servizi prestati negli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021, in quanto svolti in assenza del titolo abilitante richiesto per l’accesso alle graduatorie dalle quali erano stati conferiti gli incarichi. Il decreto conclusivo disponeva l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 5483 del 2019, con cui è stato escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP, e la successiva sentenza n. 7754 del 2023, che ha fatto venir meno i presupposti delle assunzioni medio tempore effettuate sulla base di pronunce giurisdizionali non definitive.
La conseguenza è l’irrilevanza e l’inidoneità dell’attività lavorativa espletata ai fini della valutazione giuridica del servizio, che deve essere considerato prestato in via di mero fatto, fermi restando gli effetti retributivi nei limiti dell’art. 2126 c.c. Il Collegio ha escluso la violazione della lex specialis, rilevando che i titoli di ingresso devono avere piena valenza giuridica per esigenze di par condicio e di legalità.
Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale ha osservato che la questione del valore abilitante del diploma era notoriamente oggetto di contenzioso, sicché gli effetti giuridici degli atti favorevoli alla ricorrente non potevano ritenersi consolidati. Gli atti relativi alla gestione del rapporto lavorativo sono stati qualificati come di stampo privatistico, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Il Collegio ha infine disatteso la tesi secondo cui la ricorrente sarebbe stata comunque destinataria degli incarichi, rilevando l’esistenza di numerose variabili incontrollabili nell’assegnazione delle supplenze. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la limitata attività difensionale dell’Amministrazione e la giurisprudenza non univoca sugli ITP.
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Nota della Redazione
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