Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 295 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile quando la sentenza del giudice del lavoro sia passata in giudicato, sia stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione e nomina il Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con sentenza n. 488/2024 pubblicata il 18-7-2024, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 2.500,00.
La sentenza, notificata in data 10-12-2024 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, era passata in giudicato. Esauritosi inutilmente il termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata, la ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire il rilascio della Carta e l’accredito della somma, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo muove dalla previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il Collegio verifica anzitutto il titolo esecutivo. La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Posto che è circostanza di fatto incontestata la mancata esecuzione, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive.
In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario cura l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non si dà luogo alla liquidazione di compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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