Sanatoria paesaggistica esclusa per nuovi volumi: improcedibile il ricorso (TAR Veneto n. 292 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la realizzazione di un’opera edilizia richiede il concorso di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che il rilascio di uno solo dei due atti di assenso non abilita all’intervento né rende utile l’impugnazione del diniego dell’altro. La sanatoria paesaggistica postuma è ammessa esclusivamente nei casi tassativi previsti dall’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 ed è preclusa quando i lavori hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In tale ipotesi il diniego di compatibilità paesaggistica costituisce atto di natura vincolata, con la conseguenza che il difetto di preavviso di rigetto non è idoneo a invalidarlo, non potendo il provvedimento assumere contenuto diverso. Alla reiezione del ricorso avverso il diniego consegue il rigetto dell’impugnazione dell’ordine di rimessione in pristino, proposta esclusivamente in via di illegittimità derivata.

Il Fatto

Un intervento di parziale demolizione e ricostruzione con ampliamento e spostamento di sedime era stato assentito con permesso di costruire in area ricadente nel Parco Regionale dei Colli Euganei, previa autorizzazione paesaggistica. La ricorrente, subentrata nella titolarità del terreno e del fabbricato in corso di costruzione, ha eseguito in corso d’opera lavori in totale difformità dal titolo, completando al grezzo un piano ulteriore rispetto a quello assentito.

A seguito di sopralluogo e di sospensione dei lavori, il Comune ha segnalato la difformità all’Ente Parco. La richiesta di variante al titolo edilizio è stata denegata e il diniego non è stato impugnato. L’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria è stata dichiarata improcedibile, perché i lavori non rientravano nelle casistiche di ammissibilità dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Al diniego ha fatto seguito l’ordine di rimessione in pristino. Con distinti ricorsi l’interessata ha impugnato il diniego di compatibilità paesaggistica e, per illegittimità derivata, l’ordine di ripristino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’azione avverso il diniego di compatibilità paesaggistica. La ricorrente non aveva impugnato il diniego del titolo edilizio richiesto per il medesimo intervento: in area vincolata occorrono entrambi gli assensi e la mancanza del titolo edilizio impedisce la realizzazione dell’opera anche se sia stato rilasciato l’assenso paesaggistico.

Il Collegio ha richiamato sul punto Cons. St. n. 2553 del 2021, Cons. Stato, sez. VI, n. 2658 del 2016 e TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 1607 del 2023. Il possibile rilascio di uno dei due atti di assenso non comporta il necessario rilascio anche dell’altro.

Anche a ritenere procedibile il ricorso, lo stesso sarebbe comunque infondato. La sanatoria paesistica postuma è consentita solo nei casi tassativi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004: interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, impiego di materiali diversi, lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria. Nel caso di specie l’edificio realizzato è composto da due piani fuori terra, mentre quello assentito ne prevedeva uno solo: l’intervento ha generato un nuovo volume e una nuova superficie ed è insuscettibile di sanatoria. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 6300 del 2020, secondo cui in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la reiezione dell’istanza assume carattere vincolato.

Il vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto è privo di efficacia invalidante, perché il provvedimento ha natura vincolata alla luce dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, come chiarito da Consiglio di Stato, sez. VII, n. 6131 del 2023. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina l’automatica illegittimità del provvedimento finale quando opera l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non potendo il riesercizio del potere attribuire il bene della vita richiesto. Infondata è anche la censura di difetto di motivazione, essendo il diniego sufficientemente motivato mediante il richiamo agli atti istruttori e alla norma che esclude la sanatoria in caso di aumento di superficie o volume.

Alla reiezione del ricorso avverso il diniego consegue, per tabulas, il rigetto del ricorso proposto contro l’ordinanza di rimessione in pristino, impugnata esclusivamente in via di illegittimità derivata: non riscontrato alcun vizio dell’atto presupposto, non è ravvisabile alcuna illegittimità dell’atto consequenziale. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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