Carta docente: il giudice dell’ottemperanza ordina il pagamento e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3517 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando, decorso invano il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il credito risulti non contestato nell’an e nel quantum. In tale evenienza, l’amministrazione è condannata a dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Il Tribunale di Varese – Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, docente, l’importo di euro 500,00 per ciascuna delle annualità scolastiche 2019/2020 e 2020/2021 a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento.
Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inerzia dell’amministrazione. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma, senza formulare deduzioni difensive nel merito della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio, osservando come, rispetto al titolo passato in giudicato e notificato, fosse interamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento di somme dovute dalla pubblica amministrazione.
Ha quindi rilevato che la documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano l’assenza di pagamenti, anche parziali, da parte dell’amministrazione. La resistente, costituitasi con memoria di stile, non aveva contestato il credito né nell’an né nel quantum, né aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Il giudice ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, ordinando l’integrale esecuzione della sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, precisando che questi avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore e avrebbe provveduto entro i successivi sessanta giorni.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la liquidazione secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle sentenze citate in motivazione, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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