L’assenza ingiustificata all’esame finale del dottorato integra rinuncia tacita al percorso (TAR Lazio n. 11338 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata partecipazione all’esame finale del corso di dottorato di ricerca, senza una giustificazione fondata su un’impossibilità oggettiva e assoluta di presenziare, comunicata prima della data fissata per la discussione, costituisce un comportamento legalmente concludente che determina la rinuncia ex lege al percorso dottorale e al conseguimento del titolo, senza necessità di un provvedimento abdicativo o dichiarativo da parte dell’Ateneo. Le ragioni di natura economica che non consentono di sostenere i costi del viaggio integrano una mera difficoltà organizzativa, non già un’impossibilità rilevante, sicché legittimano il rifiuto del differimento della discussione da parte dell’Amministrazione. I periodi di sospensione e proroga del corso di dottorato di cui all’art. 8, commi 6, 7, 8 e 9, D.M. n. 226/2021 sono tassativi e non includono l’ipotesi del rinvio della discussione della tesi. In materia di legittimazione passiva, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., nel giudizio di annullamento deve essere convenuta esclusivamente l’Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato.
Il Fatto
Un dottorando, iscritto al XXXVII ciclo del corso di Dottorato in Ingegneria strutturale e geotecnica, dopo essere stato ammesso all’esame finale e convocato per la discussione della tesi, chiedeva di poter partecipare da remoto, essendosi trasferito all’estero. L’Ateneo riscontrava negativamente la richiesta, confermando la discussione in presenza. Il candidato, adducendo difficoltà economiche per sostenere i costi del viaggio, non si presentava alla prova.
La Commissione prendeva atto dell’assenza non giustificata e l’Università, con successiva nota, rappresentava la decadenza dallo status di dottorando per rinuncia tacita. Il Collegio dei docenti, su istanza di autotutela, confermava la determinazione. Il dottorando impugnava gli atti dinanzi al TAR, deducendo la violazione delle norme regolamentari e dei principi di proporzionalità e buon andamento, chiedendo la riammissione al corso e la convocazione in una sessione successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, non avendo quest’ultimo adottato alcun provvedimento nella vicenda, e respinge nel merito il ricorso. La decisione si fonda su un’ampia ricognizione della disciplina legislativa e regolamentare del dottorato, in cui si rileva la centralità dell’esame finale, consistente nella pubblica discussione della tesi, quale momento qualificante per il conseguimento del titolo.
Da tale sistematica il Tribunale desume che la mancata partecipazione alla discussione, senza una giustificazione fondata su un’impossibilità oggettiva e assoluta, rappresenta un comportamento obiettivamente sintomatico di disinteresse, qualificabile come atto giuridico in senso stretto avente valore di rinuncia al percorso. La regola, tuttavia, ammette deroghe in caso di impedimenti quali il factum principis o gravi ragioni di salute, purché tempestivamente comunicati.
Nella specie, le difficoltà economiche rappresentate dal ricorrente non integrano un’impossibilità, ma una mera difficoltà organizzativa superabile con soluzioni di viaggio a costi contenuti; né è stata provata, né allegata, una situazione di indigenza assoluta. Il Tribunale precisa che i tempi e le modalità delle prove non sono nella disponibilità del candidato e che l’eventuale illegittima negazione della discussione da remoto avrebbe semmai legittimato una richiesta di rimborso delle spese, non certo l’assenza alla prova.
Quanto alla mancanza di una specifica previsione regolamentare sulla decadenza, essa non è necessaria, trattandosi di effetto desumibile dalla normativa primaria e secondaria. I casi di sospensione e proroga risultano tassativi e non contemplano il rinvio della discussione. Neppure sussiste la dedotta violazione del principio di proporzionalità, non avendo l’Amministrazione adottato alcuna scelta discrezionale, ma essendosi limitata a prendere atto di effetti giuridici già prodottisi ex lege.
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Nota della Redazione
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