Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo il consolidamento dell’agibilità (TAR Piemonte n. 1571 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riconosca al privato il bene della vita richiesto. Nel rito amministrativo ciò accade anche quando il Comune accerti il consolidamento degli effetti della segnalazione certificata di agibilità per decorso dei termini di cui all’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. Il venir meno dell’interesse, dichiarato dalla parte e non contestato dall’amministrazione resistente, preclude ogni esame nel merito delle censure. La declaratoria di improcedibilità è compatibile con la compensazione delle spese quando l’esito in rito e la concorde richiesta delle parti integrino giusti motivi.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Piemonte il provvedimento con cui il Comune aveva comunicato il diniego di agibilità di un edificio adibito a media struttura di vendita, unitamente ad altri atti presupposti e connessi. Con motivi aggiunti la società aveva chiesto l’accertamento del consolidamento dell’agibilità per decorso dei termini di legge e l’annullamento di un successivo atto comunale.
Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato che gli effetti dell’istanza di agibilità erano ormai consolidati per decorso dei termini di cui all’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Il Comune ha aderito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, con nota depositata il 18.05.2026 e richiamata nella successiva richiesta di passaggio in decisione, ha manifestato il venir meno del proprio interesse. La ragione è sopravvenuta e documentata: l’amministrazione ha riconosciuto che gli effetti dell’istanza di agibilità si sono consolidati per decorso dei termini.
Il Collegio ha applicato gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm., che impongono di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per sopravvenuti motivi, non sussiste più l’interesse alla decisione. La verifica non richiede l’esame del merito delle censure, poiché il bene della vita richiesto è stato riconosciuto in via amministrativa.
La declaratoria ha riguardato tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, trattati come parte integrante dell’impugnazione e travolti dalla medesima sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ravvisato giusti motivi per disporre la compensazione. Ha valorizzato l’esito in rito della controversia e la concorde richiesta delle parti costituite, così superando il criterio ordinario della soccombenza.
Nota della Redazione
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