Ottemperanza al giudicato sull’obbligo di attivazione della Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 208 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore dimostri la notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. È invece respinta la domanda di penalità di mora: la crisi della finanza pubblica, unita alla complessità del procedimento di attivazione della “Carta elettronica”, integra le “altre ragioni ostative” che, secondo l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, consentono di non condannare la parte pubblica all’astreinte.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza n. 121/2025, pubblicata l’11 febbraio 2025, con cui il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un totale di € 1.000,00.

Il ricorrente espone di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione l’11 febbraio 2025 e di aver invano atteso il decorso del termine dilatorio. Chiede quindi l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il percorso argomentativo si snoda su quattro passaggi. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. L’inerzia dell’Amministrazione è circostanza di fatto incontestata.

Il Tribunale dichiara dunque l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con contestuale attivazione della Carta e versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio. Nomina altresì, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.

Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

È invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che, in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità il distinto limite della sussistenza di “altre ragioni ostative“. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano in concreto la mancata condanna. Rileva inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nonché la mole eccezionale del contenzioso seriale sul rilascio del dispositivo digitale. Le spese sono liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147/2022, ridotti della metà per il carattere seriale della causa e il non elevato livello di complessità, in € 339,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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