Offerta anomala per scopertura dei costi e oneri sicurezza non ribassabili (Cons. Stato n. 5371 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non è tenuta a esplicitare in modo analitico le ragioni dell’ammissione di un concorrente che abbia dichiarato pregresse vicende professionali, potendo la motivazione risultare implicita o per facta concludentia, salvo che tali vicende presentino una pregnanza tale da imporre una motivazione esplicita. È invece irragionevole il giudizio di congruità che copra la scopertura dei costi della commessa mediante gli oneri di sicurezza, voce separata e non ribassabile, destinata a predefiniti costi di sicurezza. La verifica di anomalia deve svolgersi in termini globali sulla sostenibilità economica dell’offerta.
Il Fatto
Una società mandataria di un raggruppamento, terza classificata in una procedura aperta per un accordo quadro quadriennale di manutenzione della segnaletica autostradale, impugna l’aggiudicazione del lotto in favore del raggruppamento capeggiato da altra impresa. In primo grado deduce gravi illeciti professionali dell’aggiudicataria, l’anomalia della sua offerta, l’eccesso di punteggi al secondo classificato e il vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis.
Il TAR Lazio respinge in parte il ricorso e in parte lo dichiara improcedibile. Propone appello la terza classificata. Nel corso del giudizio la Sezione dispone istruttoria sulla congruità dell’offerta del secondo graduato.
La Motivazione della Corte
Sui primi due motivi, il Collegio richiama il principio secondo cui la stazione appaltante motiva puntualmente le esclusioni, non le ammissioni, se non vi sono contestazioni in gara. L’eccezione opera quando la pregressa vicenda professionale presenti ictu oculi una particolare rilevanza. Nel caso concreto l’impresa aveva dichiarato i pregiudizi, incluse le richieste di rinvio a giudizio, fornendo dettagliata evidenza del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001. Ne deriva che non era dovuta una motivazione esplicita, non emergendo elementi di tale pregnanza.
Il richiamo all’art. 6 del disciplinare, che impone il contraddittorio, attiene all’ipotesi in cui l’amministrazione ritenga sussistenti le ragioni escludenti, non a quella inversa. Non rileva la teoria del contagio, poiché il precedente invocato ravvisa un illecito di natura dichiarativa, qui assente. Irrilevanti i fatti successivi all’aggiudicazione, non contestati in primo grado e sopravvenuti al provvedimento.
Il terzo motivo è fondato. Il disciplinare distingueva l’importo ribassabile, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e i costi della manodopera. L’offerta, con ribasso del 32,999%, indicava costi superiori all’importo offerto, determinando una scopertura. Gli oneri di sicurezza non possono coprirla: costituiscono voce separata e, se impiegati diversamente, risulterebbero inammissibilmente ribassati. Il giudizio di anomalia è pertanto manifestamente irragionevole e va reiterato in termini globali.
Quanto al secondo classificato, l’amministrazione ha adottato, in esecuzione dell’istruttoria, un atto che ne ha accertato l’anomalia, con ciò rendendo improcedibile il profilo corrispondente. Le altre censure, non incidenti sulla graduatoria o generiche, sono inammissibili o infondate. L’appello è accolto in parte, con annullamento del provvedimento e nuova valutazione dell’anomalia, senza dichiarazione di inefficacia del contratto. Spese compensate.
Nota della Redazione
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