TUSP applicabile alle amministrazioni socie di società quotate nel controllo analogo (TAR Veneto n. 149 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di esonero di cui all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 opera esclusivamente nei confronti delle disposizioni del T.U.S.P. che hanno come destinatarie dirette le società quotate, non già le pubbliche amministrazioni socie. Ne consegue che, nel caso di acquisto indiretto di partecipazioni societarie perfezionato per il tramite di una società quotata a capitale interamente pubblico, gli enti locali soci restano soggetti agli obblighi di cui agli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P., dovendo adottare la delibera analiticamente motivata e trasmetterla all’A.G.C.M. e alla Corte dei conti. L’Autorità è legittimata a esperire, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, anche l’azione avverso il silenzio per contestare l’inerzia dell’amministrazione che abbia omesso gli atti deliberativi prodromici all’acquisizione.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso avverso l’inerzia del Comune resistente, socio di una società a capitale interamente pubblico operante nel settore dei servizi idrici e dei rifiuti secondo il modello in house providing. La vicenda trae origine dall’acquisizione, da parte di una società controllata da quest’ultima, dell’intero capitale sociale di una terza società esercente l’attività di relining, ossia la riparazione delle canalizzazioni fognarie senza scavi.
Con parere motivato, l’Autorità ha contestato agli enti locali soci la mancata adozione e trasmissione delle deliberazioni richieste dagli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. A fronte del riscontro negativo o del silenzio, l’Autorità ha agito in giudizio, tra gli altri, avverso il Comune in epigrafe.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla legittimazione, si è osservato che l’art. 21-bis citato attribuisce all’Autorità una legittimazione straordinaria che non è circoscritta all’azione di annullamento, ma si estende, in forza del principio di atipicità delle azioni, anche al rimedio avverso il silenzio.
Né l’art. 8, comma 2, del T.U.S.P. – che sanziona con l’inefficacia il contratto di acquisto in mancanza o invalidità della delibera – vale a limitare il potere di azione dell’Autorità: trattandosi di norma sugli effetti del contratto, essa non è idonea a precludere la contestazione dell’inerzia a monte.
Nel merito, la questione centrale concerne l’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. Secondo il Collegio, il dato letterale è univoco: le disposizioni del Testo unico si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto, ma nessuna deroga è stabilita per gli obblighi posti in capo alle pubbliche amministrazioni socie. La clausola, in quanto norma derogatoria, è soggetta a stretta interpretazione.
Pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del T.U.S.P., l’amministrazione che acquisisca una partecipazione, anche indiretta, deve assolvere agli oneri di motivazione analitica di cui all’art. 5 del medesimo Testo unico, con trasmissione della delibera all’Autorità e alla Corte dei conti. Tale obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto sia perfezionato da una società in house, soggetta al controllo analogo dei soci pubblici.
Il ricorso è stato dunque accolto, con declaratoria di illegittimità dell’inerzia del Comune e condanna dello stesso a conformarsi al parere motivato mediante l’adozione della delibera entro il termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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