Rinuncia all’interesse e improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 12181 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve pertanto limitarsi a prendere atto della dichiarazione e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza poter decidere la controversia nel merito. La pronuncia di rito consegue alla manifestazione di volontà della parte, la quale conserva sino all’ultimo la disponibilità dell’azione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla partecipazione di un candidato al concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2022. Con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il ricorrente aveva impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell’Interno, nonché gli atti conseguenti, ivi inclusa la graduatoria finale di merito.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti lesivi e l’accertamento del proprio diritto a essere dichiarato idoneo. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. Le istanze cautelari proposte venivano respinte con distinte ordinanze nel corso del 2023. Nell’imminenza dell’udienza di smaltimento, la parte ricorrente depositava una memoria con la quale dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente rilevato che, a seguito della memoria depositata il 15 giugno 2026, la parte ricorrente aveva espressamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione è stata assunta quale manifestazione univoca della volontà di non proseguire nell’azione. Il Collegio ha quindi richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la parte ricorrente, sino alla trattenuta della causa in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione.
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Nota della Redazione
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