Ottemperanza a decreto ingiuntivo confermato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1104 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il decreto ingiuntivo confermato in sede di opposizione e divenuto definitivamente esecutivo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è soggetta al termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e, per il deposito del ricorso, al termine dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice ordina all’Ente di dare esecuzione al titolo entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. La penalità di mora può essere negata quando il titolo assicuri già la conservazione del valore reale del credito mediante interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Caltagirone, Sez. Lavoro, n. 263/2017, provvisoriamente esecutivo, notificato in tale forma. Il titolo ingiungeva all’Ente debitore di pagare la somma lorda di euro 19122,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e fino al soddisfo, nonché le spese della procedura, liquidate in euro 759,00.

L’opposizione proposta dall’Ente è stata rigettata con sentenza n. 650/2025, che ha confermato il decreto e lo ha dichiarato definitivamente esecutivo; il passaggio in giudicato risulta attestato. Non avendo l’Ente ottemperato, il ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine, la fissazione di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, richiamando il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e confortando la lettura con precedenti conformi.

Nel caso concreto risultano depositati il decreto ingiuntivo, la sentenza che ha rigettato l’opposizione e l’attestazione del passaggio in giudicato. Il Collegio ha quindi ritenuto rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine per il deposito del ricorso dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto alla notificazione all’Ente intimato, il Tribunale ha verificato l’avvenuto adempimento secondo l’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Accertato il perdurante inadempimento, ha riconosciuto in capo all’Ente l’obbligo giuridico di pagare le somme del titolo.

Il Collegio ha conseguentemente ordinato all’Ente di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il segretario comunale del Comune di Piazza Armerina, con riserva di liquidare il relativo compenso a carico dell’Ente inottemperante.

È stata invece respinta la domanda di penalità di mora. Il Collegio l’ha ritenuta manifestamente iniqua, poiché le previsioni del titolo esecutivo — segnatamente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto e fino al soddisfo — assicurano già la conservazione del valore economico reale del credito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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