Discrezionalità tecnica INAIL e rigetto del finanziamento ISI 2020 (TAR Veneto n. 90 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dall’Amministrazione in sede di concessione di benefici economici previsti dall’Avviso pubblico ISI 2020 costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della plausibilità e della razionalità tecnica, senza possibilità di sostituzione della valutazione di merito. Le precisazioni e gli approfondimenti contenuti nel provvedimento definitivo di rigetto, resi necessari dalle osservazioni presentate dal privato a seguito del preavviso, non integrano violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché si pongono in stretta consequenzialità con l’interlocuzione procedimentale già svolta. La domanda risarcitoria proposta in via subordinata è rigettata in difetto della denunciata illegittimità dell’atto amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava al click-day dell’11.11.2021 indetto per l’Avviso pubblico ISI 2020 – Regione Veneto, presentando un progetto di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi ai sensi dell’Allegato 2 del bando, per l’acquisto di carrelli e sistemi di alimentazione destinati al traino e alla spinta di lastre di vetro. Superato il vaglio di ammissibilità, l’INAIL avviava la verifica formale e tecnica, con esito negativo su entrambi i profili, e notificava il preavviso di rigetto del 15.06.2022.

Dopo le osservazioni della ricorrente, l’Ente considerava sanate le sole criticità amministrative, mentre con provvedimento del 22.07.2022 confermava il diniego per motivi esclusivamente tecnici. La società impugnava gli atti dinanzi al TAR Veneto, lamentando la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per motivazione fondata su argomenti nuovi, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti e carenza di istruttoria, chiedendo in subordine il risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, rilevando che entrambi si risolvono nella contestazione del giudizio valutativo espresso dall’INAIL sulla meritevolezza della domanda. Sotto questo profilo, la doglianza non individua alcun profilo di palese illogicità, irragionevolezza o travisamento del fatto idoneo a inficiare la valutazione, che appare coerente con un corretto esercizio della discrezionalità tecnica.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Tribunale procede al raffronto tra il preavviso di rigetto e l’atto impugnato. Dal confronto emerge che il provvedimento definitivo reca mere precisazioni e approfondimenti rispetto alle affermazioni iniziali, resisi necessari in conseguenza delle osservazioni presentate dalla ricorrente e a riscontro delle stesse.

Nel preavviso l’INAIL aveva evidenziato che l’oggetto della richiesta non rientrava tra quelli finanziabili, poiché il DVR risultava privo della valutazione specifica del rischio, e che erano presenti in azienda macchinari specifici per la movimentazione. A seguito delle osservazioni, l’Ente ribadiva tali rilievi, aggiungendo che il valore dell’indice di rischio era stato calcolato con metodologia diversa da quella imposta dall’avviso, che richiedeva la norma UNI ISO 11228 parte 2 per le azioni di traino e spinta.

Il Tribunale sottolinea che l’ulteriore considerazione sul numero di addetti impiegati e sui costi concretamente finanziabili si pone in stretta consequenzialità con i rilievi già svolti e costituisce ulteriore riscontro delle osservazioni della ricorrente. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa – Cons. Stato, sez. VII, n. 2981 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 11219 del 2023 – il Collegio conferma che il proprio sindacato si limita alla verifica della plausibilità e razionalità tecnica del giudizio, nella specie correttamente svolto.

Il ricorso è pertanto respinto sia nella domanda annullatoria sia in quella risarcitoria, in difetto dell’illegittimità dell’atto presupposto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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