Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 4639 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio di ottemperanza determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando non residui alcuna utilità alla prosecuzione del processo. Tale declaratoria non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, che vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, implicante un giudizio prognostico sull’esito che il processo avrebbe avuto se fosse proseguito fino alla decisione di merito. In sede di incidente di esecuzione sono riconoscibili, in modo omnicomprensivo, le spese e gli onorari strettamente funzionali all’introduzione del procedimento, mentre non sono riconducibili quelle relative a procedure esecutive diverse dall’ottemperanza. L’inerzia protratta dall’Amministrazione per oltre quattro anni dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, unitamente all’omessa attività del commissario ad acta, esclude la compensazione delle spese e ne impone la condanna ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal decreto di accoglimento della Corte di Appello di Napoli, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di somme a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001. A fronte dell’infruttuoso decorso dei termini di legge, la ditta ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, accolto dal Tribunale con sentenza che ordinava il pagamento nel termine di sessanta giorni e nominava un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Nonostante le statuizioni della sentenza di accoglimento, l’Amministrazione non provvedeva spontaneamente e il commissario ad acta rimaneva inerte malgrado le reiterate sollecitazioni documentate tra il 2022 e il 2025. La ricorrente proponeva quindi incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione del commissario e l’adozione delle misure di cui all’art. 114, comma 4, c.p.a., oltre alla trasmissione degli atti alla Procura contabile e alla Procura della Repubblica. Nelle more del giudizio, il Ministero provvedeva al pagamento integrale delle somme dovute e la ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato che, dalla documentazione versata in atti e dalla dichiarazione della parte ricorrente, l’Amministrazione aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Richiamando l’art. 34, comma 5, c.p.a., il Tribunale ha precisato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera quando la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato, senza lasciare alcun residuo di utilità alla pronuncia di merito.
Quanto alle spese, il Tribunale ha aderito al consolidato orientamento per cui, in caso di sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice deve provvedere applicando il criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio impone di ripercorrere l’iter decisionale per verificare quale sarebbe stato l’esito del giudizio se fosse proseguito sino alla pronuncia di merito. Nel caso di specie, la fondatezza della pretesa esecutiva era priva di elementi di incertezza, essendo stato l’obbligo definitivamente accertato dalla sentenza n. 7954/2021 e adempiuto solo a seguito della notifica dell’incidente di esecuzione.
Il Collegio ha escluso la compensazione delle spese, rilevando l’inadempimento protratto per oltre quattro anni, la mancata risposta del commissario ad acta e l’assenza di giustificazioni da parte dell’Amministrazione. Ha infine precisato che in sede di incidente di esecuzione le spese vanno riconosciute in modo omnicomprensivo per quelle strettamente funzionali all’introduzione del procedimento, con liquidazione tenuto conto della serialità della materia e dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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