L’inerzia nell’esecuzione del giudicato legittima la nomina del commissario ad acta ma non l’astreinte (TAR Lazio n. 10510 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione ha l’onere di dimostrare di aver dato esecuzione al comando giurisdizionale; l’inerzia ingiustificata determina l’accoglimento del ricorso e l’ordine di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, è disposta per il caso di ulteriore inadempimento, quale mezzo di esecuzione coattiva. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede un accertamento di colpevole inerzia, che non può desumersi dal semplice ritardo quando questo sia riconducibile all’estensione del contenzioso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare attuazione al decreto di ricostruzione di carriera, con riconoscimento dell’inquadramento nella fascia stipendiale superiore e il pagamento delle relative differenze retributive. Il titolo, passato in giudicato, era rimasto privo di esecuzione da parte dell’Amministrazione.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e, per il caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. L’Amministrazione si costituiva con atto di mero stile, senza fornire prova dell’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come l’Amministrazione non avesse dimostrato in giudizio di aver dato esecuzione al comando giurisdizionale, né avesse allegato circostanze ostative sopravvenute. Tale inerzia integra l’inadempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
È stato quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione del titolo esecutivo. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nell’organo amministrativo preposto alla materia, con facoltà di delega e senza diritto a compenso, fissando il termine di 60 giorni per l’adempimento sostitutivo.
La domanda di astreinte è stata invece respinta. Il Collegio ha escluso che il ritardo fosse di ampiezza tale da rivelare una carente volontà adempitiva, considerata la significativa estensione del contenzioso seriale in materia di ricostruzione di carriera. La previsione di una penalità non sarebbe pertanto equa e non risponde alla funzione di stimolo che la norma le attribuisce.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate equitativamente con riferimento ai parametri delle esecuzioni mobiliari, considerata la parziale soccombenza reciproca sul capo relativo alle penalità di mora, e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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